Cassazione Penale, Sentenza n. 18926/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della confisca di 13.470 euro disposta in sede di patteggiamento (art. 444 c.p.p.). Il ricorrente ha contestato la mancata correlazione tra il reato contestato (mera detenzione di stupefacenti ex art. 73 DPR 309/90) e la misura ablatoria, sostenendo che la somma non poteva essere considerata profitto del reato per cui era stato condannato e che era stata fornita ampia documentazione giustificativa della lecita provenienza del denaro. Si rilevava inoltre carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione del giudice in ordine alla confisca. Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento limitato alla confisca, richiamando la giurisprudenza secondo cui la detenzione è incompatibile con la nozione di profitto derivante da spaccio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca. I motivi: assenza del necessario nesso tra il reato per cui si procede (mera detenzione) e l'ipotesi di profitto disciplinata dall'art. 240 c.p.; possibile applicazione della confisca solo se ricorrono i presupposti dell'art. 240-bis (confisca per sproporzione richiamata dall'art. 85-bis DPR 309/90) o se il denaro costituisce provento direttamente riconducibile al reato ascritto. Inoltre il giudice del patteggiamento non ha esaminato le indagini difensive e la documentazione sulla provenienza lecita del denaro. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la confisca e ha rinviato al Tribunale di Torino, in diversa composizione, per nuovo giudizio limitatamente alla questione della confisca e della verifica della sproporzione rispetto ai redditi dichiarati.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La Corte ricorda che la misura ablatoria disposta in sentenza di patteggiamento va adeguatamente motivata e può essere impugnata nei limiti previsti dalla legge.
Prevede i reati in materia di stupefacenti; la Corte distingue tra mera detenzione e cessione: la confisca del denaro non può essere automaticamente collegata alla detenzione, salvo che ricorrano i presupposti della confisca per sproporzione richiamata dall'art. 85-bis.
Prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato. La Corte afferma che per applicarla è necessario il nesso di diretta e immediata derivazione causale tra reato e vantaggio economico, assente nel caso di mera detenzione non seguita da prova di cessione.
Regola la confisca per sproporzione (la cosiddetta confisca 'allargata'): la sua applicazione richiede la disponibilità di beni sproporzionati rispetto al reddito e la mancata giustificazione della loro provenienza. Può essere applicata anche per reati in materia di stupefacenti nei casi previsti dall'art. 85-bis DPR 309/90.
Rinvio agli istituti di confisca previsti dal codice penale; consente l'applicazione della confisca in casi particolari (art. 240-bis) per reati di stupefacenti, ma impone la verifica della sproporzione e della mancata giustificazione della provenienza dei beni.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Disciplina i limiti di ricorribilità per le sentenze di patteggiamento che abbiano previsto misure di sicurezza o misure patrimoniali oggetto di accordo tra le parti; la Corte distingue i casi in cui la misura fosse frutto di accordo da quelli in cui non lo era.
Norma che indica i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ricorda che le impugnazioni per vizio di motivazione sono ammissibili per le sentenze di patteggiamento quando la misura non risulti frutto di accordo.
Massime di principio
- La confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. richiede un nesso diretto e immediato tra il bene e il reato per cui si procede; se si procede per mera detenzione (non per cessione) il denaro trovato non è automaticamente profitto del reato contestato.
- La confisca 'allargata' ex art. 240-bis può essere applicata quando il condannato dispone di beni sproporzionati rispetto al reddito e non ne giustifica la provenienza; in presenza di patteggiamento il giudice deve comunque accertare tali presupposti.
- In procedure di patteggiamento il giudice non è esonerato dall'obbligo di motivare la confisca e deve confrontarsi con le indagini difensive relative alla provenienza lecita dei beni sequestrati.
- Quando la difesa produce documentazione sulla lecita provenienza del denaro (comprovati redditi, regali, evidenze bancarie), il giudice deve valutare tali elementi prima di disporre confische per sproporzione; la mancata valutazione può portare all'annullamento con rinvio.
- In situazioni analoghe conviene documentare con cura redditi, gift, ricevute e flussi bancari per dimostrare la liceità della provenienza; se la confisca viene disposta senza adeguata motivazione è possibile ottenere l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
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