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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18917/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il delitto previsto dall'art. 73, comma 5, DPR 309/90 (detenzione di stupefacenti con finalità di spaccio). In cassazione sono stati dedotti due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato, con richiamo alle censure già formulate in appello e contestazione della valutazione probatoria operata dai giudici di merito; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) e alla richiesta di conversione della pena ex art. 53 L. 689/81 (pene sostitutive), sostenendo lo stato di incensuratezza e la scarsa offensività del fatto.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: le doglianze sulla valutazione della prova sono generiche e non conformi ai limiti di cui all'art. 606 c.p.p.; non è possibile utilizzare l'art. 192 c.p.p. per aggirare tali limiti; la sentenza di primo grado e quella di appello costituiscono una "doppia conforme", limitando il sindacato di legittimità sulla ricostruzione dei fatti; la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è tardiva perché non proposta nei motivi di appello ed è dunque inammissibile; la richiesta di pena sostitutiva ex art. 53 L. 689/81 era formulata in appello in modo generico e pertanto inammissibile in sede di cassazione. Di conseguenza la sentenza di merito (rideterminazione della pena a mesi otto di reclusione da parte della Corte d'appello) resta confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e ad un contributo alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, DPR 309/90

    Norma penale che sanziona la detenzione di stupefacenti con finalità di spaccio; la Corte ha ritenuto che la valutazione degli indici (quantitativo, confezionamento in dosi, occultamento, comportamento dell'imputato) fosse adeguata per ricondurre la condotta alla fattispecie di spaccio.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha dichiarato inammissibile la relativa doglianza perché la sua applicazione non era stata proposta nei motivi di appello (tardività della questione in cassazione).

  • art. 53, legge n. 689/1981

    Disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi; la Corte ha ricordato che la richiesta di applicazione deve essere formulata con precisione in sede di merito e non in modo generico, altrimenti è inammissibile; inoltre, per fatti antecedenti a talune modifiche legislative, va applicato il criterio previgente senza combinare norme diverse.

  • art. 192 c.p.p.

    Regola sul valore della prova; la Corte ha osservato che non è consentito aggirare i limiti di ammissibilità di cui all'art. 606 c.p.p. deducendo violazioni di legge processuale riferite all'art. 192 in cassazione.

  • art. 606 c.p.p., comma 1 lett. e) e comma 3

    Stabilisce i limiti delle censure ammissibili in cassazione in materia di motivazione e i termini per introdurre questioni; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero generici o tardivi e quindi inammissibili.

  • art. 533 c.p.p.

    Principio del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ricordato che tale principio non amplia il sindacato di cassazione sulla valutazione del merito quando la motivazione sia coerente e priva di manifesta illogicità.

  • art. 61-bis legge n. 689/1981 e art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 150/2022

    Riferimenti alla disciplina che limita l'applicazione di pene sostitutive nel caso di sospensione condizionale: la Corte ha precisato che il divieto introdotto dal d.lgs. 150/2022 non si applica retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali e la comminazione di somme alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata nei confronti del ricorrente.

  • art. 619 c.p.p.

    Strumento che può rimediare, in cassazione, all'omessa decisione del giudice di merito su una questione di diritto; la Corte ha richiamato il principio ma ha ritenuto irrilevanti le omissioni quando le censure erano generiche o infondate.

  • art. 125 e art. 546 c.p.p. (richiamati nel testo)

    Richiami normativi relativi a limiti e modalità di impugnazione: la Corte ha indicato che non è ammissibile utilizzare alcuni rimedi processuali per eludere i vincoli di motivazione fissati dalle norme sulla cassazione.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile riproporre in termini generici una critica alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito: le doglianze devono confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e rimanere nei limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • La presenza di una 'doppia conforme' (sentenza di primo grado e sentenza di appello che si richiamano e concordano) riduce il margine di sindacato della Corte di cassazione sulla ricostruzione fattuale: il ricorrente deve individuare profili di illogicità o contraddittorietà evidenti nella motivazione.
  • Questioni nuove rilevanti per la decisione, come la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p., devono essere proposte tempestivamente (in appello) e non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione, salvo casi eccezionali previsti dalla legge.
  • Le richieste di conversione della pena in misure sostitutive vanno formulate con precisione e motivazione in sede di merito: richieste generiche sono inammissibili in cassazione.
  • Non è ammesso utilizzare l'art. 192 c.p.p. per aggirare i limiti di ammissibilità dei motivi in cassazione; le censure processuali dedotte devono corrispondere a vizi previsti a pena di nullità o inammissibilità per essere esaminabili.
  • Le modifiche legislative che incidono sulle pene sostitutive o sui limiti alla loro applicazione hanno efficacia non retroattiva salvo diversa disposizione; occorre verificare la data del fatto rispetto all'entrata in vigore delle norme.
  • Quando il giudice d'appello omette di pronunciarsi su questioni proposte in modo vago, l'assenza di motivazione può essere rilevata in cassazione solo se l'argomento omesso avrebbe avuto un carattere decisivo sulla decisione.

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