Cassazione Penale, Sentenza n. 18916/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) dedotta violazione/errata applicazione delle norme sul criterio di valutazione della prova (art. 192 e art. 533 c.p.p.) e vizio di motivazione per presunto travisamento della prova, in quanto il riconoscimento dell'imputato sarebbe basato su filmati di scarsa qualità e su un identificazione informale da parte di agenti di polizia giudiziaria che avrebbero fatto riferimento a una "pregressa conoscenza" non dimostrata; (2) censura relativa all'applicazione del cd. DASPO giudiziario (divieto di accesso agli stadi e obbligo di firma), per impossibilità materiale di rispettare l'obbligo di firma dato che l'imputato risiede a Parigi, e per eccessiva durata della misura.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la dedotta violazione dell'art. 192 c.p.p. nella forma prospettata dal ricorrente, osservando che non è consentito usare il motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. per aggirare i limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e). Ha inoltre richiamato il principio della "doppia conforme" (sentenza di primo grado confermata in appello) e affermato che la valutazione del riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria, corroborata dal rinvenimento di capi di abbigliamento compatibili presso l'abitazione dell'imputato, è presidio di indizio grave e preciso di colpevolezza la cui valutazione spetta al giudice di merito. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la censura: non risultano nei gradi precedenti documentati il contratto di lavoro o un certificato di residenza all'estero, la misura cautelare/sanzionatoria del divieto di accesso e dell'obbligo di firma è stata ritenuta proporzionata e la possibile assenza dal territorio può essere oggetto di documentazione episodica; la durata del divieto è stata valutata congrua. Il ricorso è stato quindi rigettato e a carico del ricorrente sono state poste le spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma penale indicata tra i capi di imputazione: la Corte non entra nel merito della fattispecie sostanziale nella decisione di legittimità, ma conferma la condanna pronunciata in sede di merito.
art. 611 comma 1 n. 11-septies cod. pen.
Altro riferimento alle imputazioni; la Corte conferma la valutazione di merito su tali capi.
Concorso di persone nel reato: citato tra le norme sostanziali oggetto della condanna confermata.
art. 6-bis comma 1 ultimo periodo legge n. 401 del 1989
Norma richiamata tra le contestazioni (collegata a misure interdittive sportive); Corte ne convalida l'applicazione di merito in termini di divieto di accesso e prescrizioni.
Regola sulla valutazione della prova: la Corte osserva che contestare l'applicazione di tale norma come vizio di legge non è ammesso in cassazione se la violazione non comporta nullità/esiti tassativi previsti dall'art. 606 c.p.p.; la valutazione della prova rimane riservata al giudice di merito.
Richiamato con riferimento ai criteri di giudizio: la Corte ritiene che la contestazione della valutazione probatoria non possa essere trasformata in doglianza di diritto in cassazione se priva dei requisiti di cui all'art. 606 c.p.p.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Limite all'ammissibilità dei motivi in cassazione: la Corte ricorda che solo i vizî previsti da questa lettera (travisamento della prova quando configurato secondo i parametri richiesti) sono deducibili; non è consentito aggirare tali limiti con altri motivi.
art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.
Richiamato indirettamente: la Corte segnala che non è possibile utilizzare questa lettera per superare i limiti dell'ammissibilità stabiliti dalla lett. e).
Menzi1one richiamata nel testo come ambito delle censure relative alla valutazione della prova; la Corte richiama la giurisprudenza in materia ma ribadisce la limitazione del sindacato di legittimità.
art. 546 comma 1 lett. e) c.p.p.
Citazione normativa collegata ai limiti sulle doglianze relative alla motivazione e alla valutazione probatoria; Corte ricorda la necessità del rispetto dei limiti di ammissibilità.
Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione libera delle prove: le censure che mirano a rimettere in discussione la valutazione delle fonti probatorie di fatto sono in genere inammissibili salvo i casi specifici e tassativi previsti dall'art. 606 c.p.p.
- Il principio della "doppia conforme" (conferma della decisione di primo grado in appello con motivazioni omogenee) riduce ulteriormente le possibilità di sindacato in sede di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione delle prove.
- Il riconoscimento operato da agenti di polizia giudiziaria mediante visione di filmati può costituire un indizio grave, preciso e concordante quando sia accompagnato da elementi di riscontro (per es. ritrovamento di indumenti compatibili, conoscenza pregressa documentabile): la sua valutazione rimane prerogativa del giudice di merito.
- Le doglianze sulla qualità del filmato o sulla "pregressa conoscenza" dell'identificatore devono essere documentate già nei gradi di merito (con elementi oggettivi, perizie tecniche, attestazioni) perché possano avere rilievo in cassazione; altrimenti la Corte riterrà la contestazione come mera rivalutazione probatoria.
- Per contestare l'applicazione di misure come il DASPO è fondamentale produrre nei gradi antecedenti documentazione probante (contratto di lavoro, certificato di residenza estera, attestazioni) che dimostri l'impossibilità materiale di rispettare prescrizioni come l'obbligo di firma; l'assenza di tali documenti comporta l'infondatezza della censura in sede di legittimità.
- In sede di cassazione è strategico articolare i motivi nei termini consentiti dall'art. 606 c.p.p.: quand'anche si voglia denunciare un "travisamento della prova", occorre inquadrare la censura nei parametri formali richiesti dalla normativa per evitarne l'inammissibilità.
- Se si agisce dalla difesa in casi analoghi, è opportuno (prima e durante il giudizio di appello) ottenere e depositare perizie tecniche sui filmati (analisi della qualità, confronto biometrico se lecito), prove documentali sulla residenza/lavoro all'estero e contestazioni procedurali rilevabili come nullità o vizî di legge suscettibili di sindacato in cassazione.
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