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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18911/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso (fatto del 4 aprile 2017). Il ricorso articolava quattro motivi: 1) illegittima acquisizione e utilizzazione delle dichiarazioni delle persone offese rese in indagine preliminare (ex art. 512 bis/512 c.p.p.), per insufficienza delle ricerche e mancata attivazione di rogatoria internazionale, con violazione del principio del contraddittorio (art. 111 Cost., art. 6 CEDU); 2) vizio di motivazione e valutazione delle prove (art. 192 c.p.p.) sulla responsabilità concorsuale, sostenendo che la condanna si fondava su elementi inidonei (presenza sul luogo, fuga, dichiarazioni non contraddette) e che il ruolo dell'imputato era marginale; 3) insufficiente valutazione del dubbio e mancata considerazione dell'ipotesi alternativa della connivenza non punibile, con violazione del principio «al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.); 4) vizio nella determinazione della pena e mancato riconoscimento dell'attenuante del minimo contributo causale (art. 114 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo rispetto ai motivi già svolti in appello; ha confermato la decisione della Corte d'appello di Potenza e, dunque, la condanna per tentata estorsione aggravata in concorso. In particolare: 1) sul punto delle dichiarazioni predibattimentali, la Corte ha ritenuto legittima la lettura in dibattimento: i testi, pur cittadini stranieri, erano al momento delle dichiarazioni residenti in Italia (anche se di fatto) e non risultavano elementi che rendessero prevedibile la loro irreperibilità ex ante; le ricerche effettuate sono state valutate adeguate e la mancata rogatoria non era richiesta in assenza di concreti collegamenti con lo Stato estero; 2) la Corte ha ritenuto corretta la valutazione complessiva e unitaria delle prove (valutazione indiziaria rigorosa secondo la giurisprudenza di legittimità) e motivata la conclusione che il ricorrente aveva fornito un contributo consapevole alla condotta estorsiva, nonostante non avesse direttamente minacciato le vittime; la fuga alla vista dei carabinieri non esclude la partecipazione; 3) l'ipotesi difensiva alternativa (connivenza non punibile) è stata considerata astratta e priva di riscontro nelle risultanze; 4) sull'entità della pena, la determinazione appena sopra il minimo edittale è stata ritenuta adeguatamente motivata e l'attenuante del minimo contributo causale non è stata riconosciuta perché l'apporto del ricorrente non era meramente accessorio o insignificante. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 512 bis cod. proc. pen. / art. 512 cod. proc. pen.

    Consente la lettura in dibattimento di dichiarazioni rese in sede predibattimentale quando il dichiarante è divenuto irreperibile; la Corte ha richiamato che l'irreperibilità va valutata ex ante e che la sola nazionalità straniera non obbliga a ricerche internazionali se non vi sono collegamenti concreti con lo Stato estero; le ricerche effettuate devono essere ragionevoli e proporzionate.

  • art. 111 Cost. / art. 6 CEDU

    Richiamati come garanzie del contraddittorio e del giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettati tali diritti alla luce della valutazione sull'impossibilità di escutere i testi e delle ricerche compiute.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi proposti manifestamente infondati o generici e quindi inammissibili.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione delle prove; la Corte ha operato una valutazione unitaria e globale degli elementi indiziari, come richiesto dalla giurisprudenza, per verificare la certezza e la valenza dimostrativa degli elementi.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    la frase richiamata in motivazione: "al di là di ogni ragionevole dubbio"

    Standard probatorio richiesto per la condanna; la Corte ha ritenuto che, anche in un contesto indiziario, la complessiva concatenazione degli elementi raggiunge lo standard richiesto.

  • art. 114 cod. pen.

    Prevede la diminuzione di pena quando il contributo causale sia minimo; la Corte d'appello ha escluso l'attenuante perché l'apporto del ricorrente, seppur minoritario, non era accessorio né insignificante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati; la Corte ha condannato il ricorrente a pagare le spese e €3.000 alla Cassa.

Massime di principio

  • La possibilità di leggere in dibattimento dichiarazioni predibattimentali di persone poi irreperibili va valutata ex ante: la sola cittadinanza estera non basta a rendere prevedibile l'irreperibilità; sono richieste ricerche proporzionate e ragionevoli, ma non sempre la rogatoria internazionale è obbligatoria se mancano collegamenti concreti con lo Stato estero.
  • Nei processi basati su indizi è necessario un esame unitario e globale degli elementi: singoli indizi ambigui possono giustificare una condanna se collegati logicamente e se, nel loro insieme, superano lo standard probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio".
  • La partecipazione in concorso può essere riconosciuta anche in assenza di azioni minacciose dirette: la presenza, la cooperazione fattiva in diverse fasi o altri comportamenti esteriori che forniscano un contributo apprezzabile possono integrare il concorso.
  • La fuga o il tentativo di eludere le forze dell'ordine non esclude automaticamente la responsabilità concorsuale; va valutata insieme agli altri elementi probatori.
  • Per la determinazione della pena sotto la media edittale non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata, mentre l'attenuante del minimo contributo causale richiede che il contributo sia effettivamente accessorio o insignificante per essere riconosciuta.
  • I ricorsi in cassazione che si limitano a reiterare le stesse doglianze già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi con la motivazione fornita, rischiano di essere dichiarati inammissibili; i motivi generici non soddisfano i requisiti di specificità della censura.

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