Cassazione Penale, Sentenza n. 18915/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Antoniello impugnava la condanna per i reati previsti dall'art. 7, comma 2, del d.l. 28/01/2019 n.4 (conv. con l. 28/03/2019 n.26) e dall'art. 316-ter c.p., sostenendo che l'omissione contestata (mancata comunicazione all'INPS dello stato di detenzione sopravvenuto l'11/05/2019, dopo la domanda presentata il 03/05/2019) non rientrava tra le "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio". La difesa ha rilevato che lo stato detentivo sopravvenuto determina soltanto la sospensione del beneficio secondo l'art. 7-ter del d.l. n.4/2019 e che la stessa norma attribuisce all'autorità giudiziaria l'onere di sospensione e di comunicazione all'INPS, senza imporre al beneficiario un obbligo di comunicazione successiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 7 distingue due fattispecie (reato nella fase di acquisizione del beneficio e reato nella fase successiva per omissioni rilevanti ai fini di revoca/riduzione) e che la mancata comunicazione dello stato detentivo, quando la legge prevede espressamente la sospensione del beneficio e la comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria (art. 7-ter), non rientra nelle "informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione". Di conseguenza ha dichiarato insussistente il fatto rispetto sia all'art. 7, comma 2, sia all'art. 316-ter c.p., annullando la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. con l. 28 marzo 2019, n. 26), art. 7
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni."
La Corte interpreta l'art. 7 come contenente due tipologie di reato: (i) falsità/omerte all'atto di ottenere il beneficio; (ii) omissioni successive rilevanti ai fini di revoca o riduzione. Solo le omissioni funzionali a determinare revoca o riduzione integrano il secondo reato.
d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. con l. 28 marzo 2019, n. 26), art. 7-ter
"nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa"; "ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6"
L'art. 7-ter prevede la sospensione del beneficio in caso di misura cautelare e attribuisce all'autorità giudiziaria l'obbligo di adottare i provvedimenti di sospensione e di comunicarli all'INPS. Ne consegue che lo stato detentivo sopravvenuto è rilevante ai fini della sospensione ma non rientra, di per sé, tra le "informazioni dovute" dal beneficiario ai fini della revoca o riduzione.
Contestato per la presunta omissione di informazioni utili alla revoca del beneficio; la Corte ha ritenuto che, essendo la fattispecie riferita a omissioni rilevanti ai fini di revoca/riduzione e non alla mera sospensione, il fatto non si è concretizzato e la norma non è applicabile nel caso di specie.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorso per denunciare violazione di legge nella qualificazione giuridica del fatto (strumento processuale utilizzato per impugnare l'errata valutazione della rilevanza della omissione).
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dal Collegio per motivare la decisione di annullamento senza rinvio, in quanto ha ritenuto il fatto non sussistente rispetto alle imputazioni.
Costituzione, art. 53
Citato come principio di riferimento (capacità contributiva) alla base della disciplina antielusiva che giustifica le sanzioni in materia di reddito di cittadinanza.
Costituzione, art. 3
Richiamato nella motivazione come principio di ragionevolezza che sorregge l'interpretazione restrittiva delle fattispecie penali in materia di benefici sociali.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra informazioni rilevanti ai fini della revoca/riduzione del beneficio e circostanze che comportano soltanto la sospensione dell'erogazione: solo le prime possono integrare l'omissione punita dall'art. 7, comma 2.
- Quando la norma amministrativa prevede un meccanismo di sospensione ordinato e comunicato dall'autorità giudiziaria (art. 7-ter), non grava automaticamente sul beneficiario l'obbligo penale di informare l'ente erogatore del sopravvenuto stato detentivo.
- Interpretare restrittivamente le fattispecie penali collegate a benefici sociali: non estendere la rilevanza penale oltre quanto espressamente previsto dal legislatore per evitare analogie in malam partem.
- Per integrare il reato di omissione (art. 7, comma 2) l'informazione omessa deve essere funzionale alla revoca o alla riduzione del beneficio; se l'effetto previsto dalla norma è la sospensione, l'omissione non costituisce reato penale.
- In presenza di dubbio sulla rilevanza penale di un'omissione amministrativa collegata a benefici sociali, la giurisprudenza di legittimità tende a preferire la soluzione che evita l'estensione penale, soprattutto quando la legge attribuisce compiti specifici ad autorità pubbliche per la sospensione e la comunicazione all'ente erogatore.
- Se la Corte ritiene il fatto non sussistente, può annullare la sentenza senza rinvio.
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