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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18912/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal Tribunale di Roma sostenendo che l'applicazione della pena non rispettava l'accordo tra le parti: la richiesta di patteggiamento era espressamente subordinata alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (ai sensi degli artt. 53 e 56 L. n. 689/1981), condizione però omessa e non concretamente recepita nella sentenza. Si deduceva violazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e vizio della motivazione per difetto di correlazione tra la richiesta concordata e la decisione giudiziale, nonché l'illegittimità della pena così determinata come incremento in continuazione rispetto a precedente sentenza del Tribunale di Firenze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha accertato che il Tribunale di Roma ha unilateralmente modificato l'accordo tra le parti omettendo di ratificare la condizione di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, obbligo che grava sul giudice in sede di controllo dell'ammissibilità del patteggiamento. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il procedimento per l'accordo sulle modalità di applicazione della pena (patteggiamento). Nel caso, la Corte ha ritenuto che la sentenza ex art. 444 debba corrispondere all'accordo unitario tra le parti, ivi compresa la richiesta di sanzione sostitutiva.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiede la correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza. La Corte ha ritenuto che il vizio dedotto (mancata recezione della condizione di sostituzione) integri omissione motivazionale e violazione di tale norma.

  • artt. 53 e 56 L. n. 689/1981

    artt. 53 e 56 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Prevedono la possibilità di sostituire la pena detentiva con sanzioni alternative, tra cui il lavoro di pubblica utilità. Nella fattispecie l'accordo prevedeva tale sostituzione e il giudice aveva l'obbligo di valutare la sua ammissibilità e di recepirla o di rigettarla esplicitamente.

  • Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro) e Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013 (Chahid)

    Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la sentenza ex art. 444 deve rispecchiare l'accordo tra le parti e che è possibile verificare la corrispondenza tra richiesta e decisione mediante consultazione degli atti.

  • Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023 (Terlizzi); Sez. 4, n. 18136 del 10/04/2012 (Figgini); Sez. 4, n. 31441 del 09/07/2013 (Sanzone)

    Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023; Sez. 4, n. 18136 del 10/04/2012; Sez. 4, n. 31441 del 09/07/2013

    Affermano il principio che la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa alla richiesta di applicazione della pena: il giudice deve verificare l'ammissibilità e non può scindere o modificare unilateralmente i termini dell'accordo.

Massime di principio

  • L'accordo di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) ha natura unitaria: ogni condizione concordata (es. sostituzione della pena) deve essere recepita integralmente dal giudice o esplicitamente respinta per manifesta incompatibilità.
  • La richiesta di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità (o altra sanzione alternativa) è parte integrante dell'accordo e non può essere trattata come opzione separabile dal giudice; questi deve valutare l'ammissibilità e, se non ammissibile, rigettare l'intera istanza di sostituzione.
  • Se il giudice omette di motivare o di recepire le condizioni essenziali dell'accordo, il vizio è rilevante e legittima l'impugnazione in Cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza quando riscontri violazioni di legge inerenti alla formazione e al rispetto dell'accordo di patteggiamento; gli atti possono essere trasmessi al giudice di merito per il necessario corso successivo.
  • La difesa dovrebbe produrre in sede di impugnazione la documentazione che attesta la specifica formulazione dell'accordo (es. verbale d'udienza, istanza depositata) per rendere verificabile il vizio denunciato; la consultazione degli atti consente alla Cassazione di decidere sulla fondatezza della doglianza.
  • Se il giudice ritiene l'accordo contra legem o non applicabile, la strada corretta è il rigetto della richiesta o la declaratoria di inammissibilità della sostituzione, non la modifica unilaterale dei termini concordati.

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