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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14016/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Il proprietario di una unità immobiliare impugnava le deliberazioni assembleari del condominio, deducendo che, per la costituzione dell'assemblea, per il quorum e per il calcolo delle maggioranze e delle quote di riparto delle spese, era stata utilizzata una tabella millesimale diversa da quella allegata al regolamento condominiale di natura contrattuale. In concreto, a seguito del frazionamento di un appartamento originariamente attribuito di 29 millesimi, nei riparti erano state indicate due quote, pari a 21,18 e 7,82 millesimi, per le due nuove sub-unità. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 68 e 69 disp. att. c.c. e degli artt. 1123, 1124 e 1136 c.c., sostenendo che le tabelle millesimali non possono essere modificate unilateralmente e che ogni modifica richiede approvazione contrattuale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo: non vi era stata una modifica del numero complessivo delle carature millesimali, ma soltanto la loro redistribuzione tra le due sub-unità derivanti dal frazionamento dell'originaria proprietà. Pertanto, non si era verificata una illegittima revisione della tabella millesimale, bensì un mero adeguamento matematico dei valori ai nuovi cespiti. È stato inoltre valorizzato il regolamento condominiale, che prevedeva la suddivisione delle quote in caso di trasferimento di una proprietà a più subentranti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 68 disp. att. c.c.

    richiamato per la disciplina delle tabelle millesimali e delle carature delle unità immobiliari; la Corte esclude che nel caso vi sia stata una loro modifica in senso tecnico.

  • art. 69 disp. att. c.c.

    richiamato come norma sulla revisione delle tabelle; la Corte afferma che non ricorreva una revisione illegittima, ma solo una redistribuzione conseguente al frazionamento.

  • art. 1123 c.c.

    richiamato in relazione al criterio di ripartizione delle spese condominiali.

  • art. 1124 c.c.

    richiamato in relazione al criterio di riparto delle spese condominiali.

  • art. 1136 c.c.

    richiamato in relazione ai quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il frazionamento di un'unità immobiliare non comporta automaticamente una revisione delle tabelle millesimali, quando il totale delle carature resta immutato e si procede solo alla loro ripartizione tra le nuove sub-unità.
  • La suddivisione delle quote millesimali conseguente alla divisione di un appartamento può essere effettuata come mera operazione matematica di riparto, senza necessità di modificare in senso tecnico la tabella, se non cambia la consistenza complessiva delle carature.
  • In presenza di una clausola del regolamento condominiale che preveda la suddivisione delle quote in caso di pluralità di subentranti, l'operazione di riparto delle millesime tra le nuove porzioni è coerente con la disciplina regolamentare.
  • La contestazione delle delibere fondata sulla pretesa alterazione delle tabelle richiede di dimostrare una effettiva modifica dei valori millesimali e non la sola variazione della loro imputazione interna a seguito di frazionamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiParti comuni
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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