Cassazione Civile, Ordinanza n. 16987/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per manutenzione ordinaria di uno stabile condominiale. L’impresa appaltatrice chiese il pagamento del residuo prezzo al condominio; quest’ultimo contestò i vizi dell’opera e chiamò in causa il direttore dei lavori, domandandone la condanna al risarcimento e alla restituzione del compenso. Il professionista, a sua volta, chiese manleva alla compagnia con cui aveva stipulato una polizza di responsabilità professionale. In primo grado il tribunale riconobbe la responsabilità del direttore dei lavori per omessa vigilanza e lo tenne anche obbligato a restituire il compenso, disponendo la manleva assicurativa. La corte d’appello, invece, accolse l’impugnazione dell’assicurazione e negò la copertura, ritenendo che al momento della stipula della polizza il professionista conoscesse già circostanze idonee a far prevedere una propria responsabilità, avendo ricevuto contestazioni dal condominio; perciò le dichiarazioni rese all’assicuratore furono qualificate come reticenti ex artt. 1892 e 1893 c.c. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1176 e 2229 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe affermato una responsabilità oggettiva o da risultato, fondata solo sui vizi dell’opera e senza prova di specifiche omissioni; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1892 e 1893 c.c., sostenendo che al momento della stipula della polizza non era a conoscenza di un proprio coinvolgimento in una lite risarcitoria e che mancavano dolo o colpa grave nelle dichiarazioni rese all’assicuratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile perché sollecitava un riesame del merito e in parte infondato, confermando che il direttore dei lavori, pur obbligato di mezzi, risponde per omessa vigilanza, mancata segnalazione delle criticità e sottoscrizione del verbale di fine lavori che attestava l’esecuzione a regola d’arte nonostante i vizi accertati. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che, ai fini dell’art. 1892 c.c., è sufficiente la conoscenza da parte dell’assicurato di circostanze già idonee a fondare una possibile responsabilità, e che l’assicuratore può opporre la reticenza anche senza proporre tempestiva azione di annullamento quando il sinistro si verifica prima della conoscenza dell’inesattezza dichiarativa. È stata quindi confermata la negazione della manleva assicurativa e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, oltre agli effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che la responsabilità del direttore dei lavori sia parametrata alla sola diligenza ordinaria; la Corte ribadisce un giudizio di diligenza qualificata in concreto per l'attività professionale.
Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato sulla rappresentazione del rischio legittimano il rifiuto della garanzia; la reticenza può riguardare anche la conoscenza di circostanze idonee a far prevedere una futura responsabilità.
La disciplina delle dichiarazioni inesatte o reticenti è applicata per escludere l'operatività della copertura quando l'assicurato omette di rappresentare correttamente circostanze rilevanti ai fini del rischio.
Richiamato nel motivo di ricorso per qualificare l'attività del direttore dei lavori come prestazione professionale, dunque obbligazione di mezzi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato quale parametro dei motivi di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto, a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il direttore dei lavori, pur nell'ambito di un'obbligazione di mezzi, deve vigilare sulla corretta esecuzione dell'opera, controllarne la conformità al progetto e alle regole tecniche, impartire le necessarie disposizioni e segnalare al committente le criticità riscontrate; l'omissione di tali attività può fondare responsabilità professionale.
- La responsabilità del direttore dei lavori può essere desunta anche dalla sottoscrizione del verbale di fine lavori o di collaudo che attesti la regolare esecuzione, quando successivamente emergano vizi rilevanti e risulti che il professionista aveva il dovere tecnico di rilevarli e contestarli.
- In tema di assicurazione della responsabilità professionale, l'assicurato deve dichiarare in modo completo e veritiero tutte le circostanze note che siano idonee a incidere sulla valutazione del rischio, anche se non vi è ancora una domanda giudiziale formalmente proposta nei suoi confronti.
- Ai fini dell'art. 1892 c.c., la reticenza non richiede che l'assicurato conosca già un'azione risarcitoria formalmente notificata; è sufficiente che egli sia consapevole di contestazioni o situazioni concrete che rendano prevedibile il proprio coinvolgimento in una futura responsabilità.
- L'assicuratore può opporre la reticenza o l'inesattezza dichiarativa per negare la prestazione quando il sinistro sia già verificato o sia comunque anteriore alla conoscenza dell'inesattezza, senza che operi necessariamente la decadenza dall'azione di annullamento nei termini ordinari.
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