Cassazione Civile, Ordinanza n. 08573/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione di una persona fisica a un avviso di addebito con cui venivano richiesti contributi previdenziali per la gestione commercianti relativi ai mesi 10-12 del 2005. Il Tribunale e poi la Corte d’appello avevano accolto l’opposizione, ritenendo non estensibile il giudicato formatosi in un precedente giudizio tra le stesse parti. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la precedente sentenza passata in giudicato avrebbe accertato, per l’intero anno 2005, i presupposti dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti; secondo il ricorrente, tale accertamento avrebbe dovuto estendersi a tutte le obbligazioni contributive maturate nello stesso anno solare. La resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, deducendo in particolare la mancata trascrizione del testo rilevante della sentenza invocata come giudicato esterno e la mancata specifica indicazione della sua sede.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che dalla sentenza impugnata non emergeva in modo univoco che il precedente giudicato avesse avuto ad oggetto l’intero anno 2005, mentre il ricorrente fondava la censura proprio su tale presupposto. La Corte ha quindi richiamato il principio per cui, quando si deduce un giudicato esterno, il ricorso per cassazione deve rispettare l’onere di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., mediante riproduzione del testo della sentenza passata in giudicato, comprensivo dei passaggi motivazionali e del dispositivo, e indicazione della sua collocazione processuale. Poiché l’INPS non aveva trascritto la sentenza richiamata nei passaggi necessari a sorreggere la censura, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L’ente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla forza del giudicato sostanziale esterno, ma la censura è stata respinta perché il giudicato invocato non era stato riprodotto in ricorso nei passaggi necessari a verificarne correttamente l’estensione.
Richiamato per definire il giudicato formale; la Corte lo collega all’esigenza di specifica deduzione e dimostrazione del contenuto della sentenza passata in giudicato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte afferma che il motivo fondato su giudicato esterno deve rispettare l’onere di autosufficienza, trascrivendo il contenuto rilevante della sentenza invocata e indicando dove essa sia esaminabile nel giudizio di legittimità.
Richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell’ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione l’efficacia di un giudicato esterno deve riportare integralmente nel ricorso il contenuto della sentenza invocata, includendo motivazione e dispositivo, non essendo sufficiente un riassunto sintetico.
- L’interpretazione del giudicato esterno da parte della Corte di cassazione è possibile solo nei limiti in cui il testo della decisione passata in giudicato sia stato adeguatamente riprodotto nel ricorso secondo l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Se il ricorrente fonda la censura sull’estensione temporale di un precedente giudicato, deve rendere verificabile dal ricorso che quel giudicato riguardi effettivamente il periodo di imposta o il rapporto invocato; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La mancata autosufficienza del ricorso sul punto decisivo del giudicato esterno comporta l’inammissibilità del ricorso, senza che la Corte debba ricostruire aliunde il contenuto della decisione precedente.
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