Cassazione Civile, Ordinanza n. 28208/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia traeva origine dal rapporto di lavoro dirigenziale nel servizio sanitario nazionale. Una dirigente medica con incarico di alta specializzazione ex art. 27, lett. c, del CCNL 8 giugno 2000 aveva chiesto il ristoro del danno derivante dalla mancata graduazione delle funzioni dirigenziali, omissione che le aveva impedito di percepire la componente variabile dell’indennità di posizione per il periodo febbraio 2012-dicembre 2012. Il Tribunale di Agrigento aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Palermo aveva confermato la condanna dell’azienda sanitaria al pagamento di euro 150 mensili per quel periodo. L’azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore e dal legale rappresentante, cui seguiva accettazione della controricorrente e del suo difensore.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso, perché formulata nelle forme prescritte dall’art. 390 c.p.c. come riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, e ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese, poiché la rinuncia era stata accettata dalla parte personalmente. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando che tale previsione opera solo nei casi di rigetto, improcedibilità o originaria inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 27, lett. c, C.C.N.L. 8 giugno 2000
richiamato come base dell’incarico di alta specializzazione della dirigente medica, nel quadro della domanda risarcitoria per mancata graduazione delle funzioni
la rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché redatta nelle forme prescritte dalla norma, nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022
in presenza di rinuncia rituale al ricorso, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; inoltre, se la rinuncia è accettata personalmente, non occorre statuire sulle spese
richiamato per affermare che, nel caso di rinuncia accettata personalmente, non è necessario provvedere sulle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso la sua applicazione perché operante solo nei casi di rigetto, improcedibilità o originaria inammissibilità del ricorso
richiamato in relazione alla nuova formulazione dell’art. 390 c.p.c.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata nelle forme prescritte dall’art. 390 c.p.c., determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata dalla controparte personalmente, la Corte non deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
- L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non trova applicazione nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, ma solo nei casi espressamente previsti di rigetto, improcedibilità o originaria inammissibilità del ricorso.
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