Cassazione Penale, Ordinanza n. 23238/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente. Rimane ferma la conferma della condanna di merito per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti dell'imputato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.600 di multa per detenzione abusiva di arma e munizioni. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo; 3) violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché generico e rivolto a censure di merito, in parte già esaminate dalla Corte territoriale con motivazione corretta, e comunque manifestamente infondato quanto al terzo motivo, poiché la motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p. era adeguata in ragione della potenzialità dell'arma, del numero non esiguo di cartucce e della non minima offensività del fatto; inoltre è stato ribadito che l'erede che venga in possesso di armi o munizioni per successione non è esonerato dall'obbligo di denuncia alla autorità di pubblica sicurezza.
Norme richiamate
artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967
Disciplinano il reato di detenzione abusiva di armi e munizioni; la decisione conferma la responsabilità di chi, anche per successione ereditaria, ometta la denuncia del possesso all'autorità di pubblica sicurezza.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione valorizzi la potenzialità offensiva dell'arma, il numero non esiguo di cartucce e, quindi, la non minima entità dell'offesa.
È la base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure generiche, di mero fatto o meramente riproduttive di questioni già esaminate con motivazione congrua dal giudice di merito, senza una specifica critica alle rationes decidendi.
- In tema di detenzione abusiva di armi e munizioni, chi acquista il possesso dei beni per successione ereditaria resta tenuto all'obbligo di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza; l'ignoranza di tale obbligo non esonera dalla responsabilità.
- La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando, in ragione della natura dell'arma e della quantità di munizioni, l'offesa non sia minima.
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito sotto il profilo dell'elemento soggettivo o oggettivo quando la doglianza non evidenzi un vero vizio di motivazione ma proponga una diversa lettura dei fatti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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