Cassazione Civile, Ordinanza n. 38636/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La società appaltatrice aveva agito per ottenere il pagamento del corrispettivo di lavori eseguiti su una facciata condominiale. Sosteneva di avere concluso un contratto di appalto per il ripristino del 40% della facciata e che, dopo l’esecuzione, il condominio le avesse affidato anche il rifacimento del restante 60% dell’edificio, con opere ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite. Il condominio si era costituito resistendo, chiedendo in riconvenzionale il risarcimento dei danni per vizi delle opere e, in via subordinata, la compensazione con eventuali somme dovute. In appello la domanda della società era stata respinta perché i giudici di merito avevano ritenuto non provata l’ulteriore richiesta del committente e avevano qualificato le opere come diverse, anche qualitativamente, da quelle contrattuali, richiamando la disciplina delle variazioni ordinate dal committente. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c. per asserito contrasto tra l’affermazione secondo cui non era necessaria la prova scritta della variazione e il rigetto per difetto di prova scritta; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata contestazione delle opere extracontrattuali; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte d’appello escluso la prova presuntiva dell’incarico ulteriore; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul contenuto di un documento che, secondo la ricorrente, dimostrava l’esecuzione dei lavori extracontrattuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza d’appello non era affatto apparente o contraddittoria: la Corte territoriale aveva chiarito che per le variazioni ex art. 1661 c.c. non era necessaria la forma scritta, ma che comunque mancava la prova dell’effettiva richiesta del condominio e delle ulteriori opere eseguite, considerate anche qualitativamente diverse rispetto al contratto originario. Ha dichiarato infondato il secondo motivo perché il condominio aveva contestato l’esistenza di un incarico per opere ulteriori, sicché non vi era violazione del principio di non contestazione. Ha rigettato il terzo motivo affermando che la Corte d’appello aveva fondato la decisione sulle risultanze istruttorie e non su mere illazioni, mentre il ricorso mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché l’omessa pronuncia riguarda domande o eccezioni, non la valutazione di singoli elementi istruttori. Il ricorso incidentale condizionato del condominio è stato dichiarato assorbito. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di motivazione è configurabile solo in caso di assenza o apparenza della motivazione, motivazione meramente apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L’omessa pronuncia su un elemento istruttorio non integra il vizio di omessa pronuncia, ma eventualmente un vizio motivazionale nei limiti consentiti dalla norma.
Per le variazioni ordinate dal committente non è necessaria la forma scritta; la richiesta può essere provata anche con mezzi diversi, ma resta necessario dimostrare l’effettiva esistenza dell’incarico ulteriore.
È stata evocata dalla Corte di merito come non applicabile al caso, perché concerne l’ipotesi di variazioni nei limiti e secondo la diversa disciplina prevista per l’appalto, distinta dalla fattispecie delle variazioni ordinate dal committente.
Richiamato sulla prova presuntiva; la Corte ha escluso che la decisione di merito si fondasse su semplici illazioni.
Richiamato sulla prova per presunzioni; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valorizzato le risultanze istruttorie.
Il vizio di omessa pronuncia riguarda domande ed eccezioni, non la mancata valutazione di singoli documenti o mezzi istruttori.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
Richiamato per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie di appalto, quando si deduca il diritto a compensi per opere ulteriori rispetto al contratto originario, l’appaltatore deve provare l’effettivo conferimento del relativo incarico da parte del committente e non può limitarsi a dedurre l’esecuzione materiale delle opere.
- Per le variazioni ordinate dal committente non è necessaria la forma scritta, ma la prova dell’ordine resta necessaria e può essere fornita con ogni mezzo, incluse le presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.
- La denuncia di nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c. è ammissibile solo in presenza di motivazione mancante, meramente apparente, perplessa o internamente irriducibile; non basta la semplice contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Il principio di non contestazione opera solo rispetto ai fatti allegati e non specificamente contestati; se la controparte contesta l’esistenza dell’incarico o dell’obbligazione, non può ritenersi provato il fatto per mancata contestazione.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non si configura per il mancato esame di un singolo documento o di un elemento istruttorio, ma solo per l’omissione di decisione su domande, eccezioni o conclusioni di parte.
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