Cassazione Civile, Ordinanza n. 19907/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista abilitato, incaricato da un centro di assistenza fiscale, aveva apposto il visto di conformità su documentazione allegata al Modello 730/2015 di un contribuente. A seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo nei suoi confronti l'imposta, la sanzione del 30% e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Il destinatario della cartella impugnò l'atto sostenendo, da un lato, che per effetto della modifica normativa del 2019 si dovesse applicare la disciplina più favorevole, limitando la pretesa al solo 30% della maggiore imposta; dall'altro, che l'iscrizione a ruolo fosse viziata da incompetenza dell'ufficio procedente, poiché la competenza spettava alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. In cassazione dedusse tre motivi: violazione del favor rei e della normativa sanzionatoria, violazione delle regole di competenza per l'iscrizione a ruolo, e omessa pronuncia sui motivi di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che, in tema di visto di conformità infedele, la competenza a contestare le violazioni e a irrogare le relative sanzioni, nonché a iscrivere a ruolo le somme dovute, appartenga in modo funzionale alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore. Ha quindi escluso che tale competenza potesse essere esercitata dall'ufficio provinciale che aveva proceduto nel caso concreto. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario e annullando la cartella per invalidità derivante dall'incompetenza dell'ufficio. I primi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e il recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma sul controllo formale della dichiarazione, utilizzata come base del procedimento che ha condotto all'iscrizione a ruolo
art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
nella versione previgente prevedeva la richiesta al trasgressore di imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente; la Corte richiama la successiva giurisprudenza che ne valorizza anche la funzione punitiva
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
"Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia"
attribuisce una competenza funzionale alle Direzioni regionali, da individuare in base al domicilio fiscale del trasgressore, non derogabile dall'ufficio locale
art. 39, comma 1, lett. a-bis), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
richiamato nel primo motivo come parte del quadro normativo sulla quantificazione della sanzione
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
invocato per il favor rei in materia sanzionatoria
art. 7 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole
artt. 3, 23 e 53 Cost.
richiamati dal ricorrente nel primo motivo a sostegno della natura sanzionatoria e della nuova quantificazione
richiamato nel terzo motivo per omessa pronuncia sui motivi di merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale posta a base del motivo per omessa pronuncia
d.m. 31 maggio 1999, n. 164, art. 13
richiamato per individuare la modalità di presentazione della dichiarazione con visto di conformità
d.m. Finanze 12 luglio 1999
richiamato come conferma sistematica della competenza regionale in materia di assistenza fiscale e vigilanza sui soggetti abilitati
art. 28 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
richiamato per la delega all'individuazione degli uffici competenti per attività e adempimenti dell'assistenza fiscale
Massime di principio
- La competenza a contestare e sanzionare le violazioni connesse al rilascio infedele del visto di conformità è funzionalmente attribuita alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, con conseguente illegittimità degli atti emessi da un ufficio diverso.
- Quando una norma attribuisce in modo espresso una competenza funzionale a un determinato ufficio dell'amministrazione finanziaria, tale competenza non può essere derogata da atti adottati da un ufficio territorialmente diverso.
- In tema di visto di conformità infedele, la disciplina previgente e le successive modifiche vanno lette alla luce dell'assetto della competenza procedimentale; se l'atto presupposto è viziato da incompetenza, restano assorbite le ulteriori censure rivolte alla misura della pretesa e ai vizi derivati della cartella.
- L'invalidità dell'iscrizione a ruolo per incompetenza dell'ufficio travolge la cartella di pagamento emessa sulla base di quel ruolo, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
- La funzione della responsabilità del professionista abilitato che appone il visto infedele è anche punitiva, e ciò giustifica un accentramento regionale dei rapporti tra amministrazione e soggetti abilitati.
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