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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19907/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista abilitato, incaricato da un centro di assistenza fiscale, aveva apposto il visto di conformità su documentazione allegata al Modello 730/2015 di un contribuente. A seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo nei suoi confronti l'imposta, la sanzione del 30% e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Il destinatario della cartella impugnò l'atto sostenendo, da un lato, che per effetto della modifica normativa del 2019 si dovesse applicare la disciplina più favorevole, limitando la pretesa al solo 30% della maggiore imposta; dall'altro, che l'iscrizione a ruolo fosse viziata da incompetenza dell'ufficio procedente, poiché la competenza spettava alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. In cassazione dedusse tre motivi: violazione del favor rei e della normativa sanzionatoria, violazione delle regole di competenza per l'iscrizione a ruolo, e omessa pronuncia sui motivi di merito.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che, in tema di visto di conformità infedele, la competenza a contestare le violazioni e a irrogare le relative sanzioni, nonché a iscrivere a ruolo le somme dovute, appartenga in modo funzionale alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore. Ha quindi escluso che tale competenza potesse essere esercitata dall'ufficio provinciale che aveva proceduto nel caso concreto. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario e annullando la cartella per invalidità derivante dall'incompetenza dell'ufficio. I primi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e il recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma sul controllo formale della dichiarazione, utilizzata come base del procedimento che ha condotto all'iscrizione a ruolo

  • art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    nella versione previgente prevedeva la richiesta al trasgressore di imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente; la Corte richiama la successiva giurisprudenza che ne valorizza anche la funzione punitiva

  • art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    "Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia"

    attribuisce una competenza funzionale alle Direzioni regionali, da individuare in base al domicilio fiscale del trasgressore, non derogabile dall'ufficio locale

  • art. 39, comma 1, lett. a-bis), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    richiamato nel primo motivo come parte del quadro normativo sulla quantificazione della sanzione

  • art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    invocato per il favor rei in materia sanzionatoria

  • art. 7 CEDU

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole

  • artt. 3, 23 e 53 Cost.

    richiamati dal ricorrente nel primo motivo a sostegno della natura sanzionatoria e della nuova quantificazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per omessa pronuncia sui motivi di merito

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale posta a base del motivo per omessa pronuncia

  • d.m. 31 maggio 1999, n. 164, art. 13

    richiamato per individuare la modalità di presentazione della dichiarazione con visto di conformità

  • d.m. Finanze 12 luglio 1999

    richiamato come conferma sistematica della competenza regionale in materia di assistenza fiscale e vigilanza sui soggetti abilitati

  • art. 28 d.m. 31 maggio 1999, n. 164

    richiamato per la delega all'individuazione degli uffici competenti per attività e adempimenti dell'assistenza fiscale

Massime di principio

  • La competenza a contestare e sanzionare le violazioni connesse al rilascio infedele del visto di conformità è funzionalmente attribuita alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore, con conseguente illegittimità degli atti emessi da un ufficio diverso.
  • Quando una norma attribuisce in modo espresso una competenza funzionale a un determinato ufficio dell'amministrazione finanziaria, tale competenza non può essere derogata da atti adottati da un ufficio territorialmente diverso.
  • In tema di visto di conformità infedele, la disciplina previgente e le successive modifiche vanno lette alla luce dell'assetto della competenza procedimentale; se l'atto presupposto è viziato da incompetenza, restano assorbite le ulteriori censure rivolte alla misura della pretesa e ai vizi derivati della cartella.
  • L'invalidità dell'iscrizione a ruolo per incompetenza dell'ufficio travolge la cartella di pagamento emessa sulla base di quel ruolo, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
  • La funzione della responsabilità del professionista abilitato che appone il visto infedele è anche punitiva, e ciò giustifica un accentramento regionale dei rapporti tra amministrazione e soggetti abilitati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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