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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32219/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano aveva adito il Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 25/2008, impugnando il provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto la domanda di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria. Il Tribunale aveva negato ogni forma di tutela. Il richiedente proponeva ricorso per cassazione contro tale decreto. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito delle domande di protezione: ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso perché la procura speciale per il giudizio di cassazione era stata rilasciata in foglio separato senza la necessaria certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. Il ricorrente non aveva quindi rispettato il requisito formale speciale previsto per i ricorsi in materia di protezione internazionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che la procura speciale allegata al ricorso non fosse validamente certificata quanto alla data di rilascio, mancando la certificazione del difensore richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite. Non è stata regolata alcuna statuizione sulle spese per la mancata rituale costituzione dell'Amministrazione; è stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis d.lgs. 25/2008

    per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale la procura deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale data; la mancanza della certificazione comporta inammissibilità del ricorso

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    il rilievo officioso delle cause di inammissibilità o improcedibilità non richiede il previo contraddittorio quando la questione è rilevabile d'ufficio

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato come disciplina generale della procura speciale, derogata dalla previsione speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato come disciplina generale della procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla norma speciale in materia di protezione internazionale

  • art. 380-bis c.p.c.

    indica il rito camerale non partecipato per la trattazione del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 3 Cost.

    menzionato nel rinvio alla questione di legittimità costituzionale poi respinta

  • art. 10 Cost.

    menzionato nel rinvio alla questione di legittimità costituzionale poi respinta

  • art. 24 Cost.

    menzionato nel rinvio alla questione di legittimità costituzionale poi respinta

  • art. 111 Cost.

    menzionato nel rinvio alla questione di legittimità costituzionale poi respinta

  • art. 117 Cost.

    menzionato nel rinvio alla questione di legittimità costituzionale in relazione al diritto UE e CEDU

  • artt. 28 e 46 direttiva 2013/32/UE

    richiamati solo nel contesto della questione di costituzionalità poi respinta

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato solo nel contesto della questione di costituzionalità poi respinta

  • artt. 18 e 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamati solo nel contesto della questione di costituzionalità poi respinta

  • artt. 6, 7, 13 e 14 CEDU

    richiamati solo nel contesto della questione di costituzionalità poi respinta

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve rispettare il requisito formale speciale della posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto impugnato e deve essere certificata dal difensore in ordine alla data di rilascio; la sua mancanza determina inammissibilità del ricorso.
  • Le cause di inammissibilità e improcedibilità del ricorso possono essere rilevate d'ufficio dalla Corte senza necessità di previa interlocuzione con le parti quando si tratta di questioni che la parte diligente deve considerare prevedibili.
  • La disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 deroga alle regole generali sulla procura per il ricorso per cassazione previste dagli artt. 83 e 365 c.p.c.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l'Amministrazione non si costituisce ritualmente, non vi è luogo a statuizione sulle spese; resta ferma la previsione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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