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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20806/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011 con cui l’Amministrazione ha recuperato l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, oltre interessi e sanzioni, nei confronti di una ditta individuale che operava come centro trasmissione dati e della società estera indicata come coobbligata solidale. La società ha impugnato la decisione della CTR che aveva respinto l’appello contro il primo grado, deducendo: la mancata traduzione in inglese dell’avviso; l’erronea individuazione del presupposto soggettivo e territoriale dell’imposta; la violazione dei principi UE di libertà di prestazione dei servizi, parità di trattamento e non discriminazione; l’incompatibilità della disciplina con la direttiva IVA; l’omessa applicazione dell’esimente per obiettiva incertezza normativa ai fini sanzionatori; e la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle spese del primo grado e per la disciplina applicata alla parte pubblica rappresentata da funzionario delegato. La ricorrente ha inoltre chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sull’interpretazione del diritto UE rispetto alla normativa nazionale sull’imposta unica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata traduzione dell’atto, osservando che non esiste una regola che imponga la redazione dell’avviso nella lingua del destinatario e che, in ogni caso, la ricorrente aveva dimostrato di aver compreso il contenuto dell’atto difendendosi nel merito. Ha respinto anche le doglianze sul presupposto soggettivo e territoriale dell’imposta, richiamando la giurisprudenza costituzionale e unionale secondo cui, per l’anno 2011, l’imposta unica si applica anche ai bookmaker esteri e ai CTD che operano in Italia, in via solidale, e che il fatto imponibile è la raccolta e gestione delle scommesse svolta nel territorio nazionale. Ha escluso la violazione del diritto UE, rilevando che la Corte di giustizia ha già chiarito che la normativa italiana non è discriminatoria né ostacola la libera prestazione dei servizi, perché si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia senza distinzione di sede. Ha respinto la censura sulla direttiva IVA, ribadendo che l’imposta unica non ha carattere di imposta sul volume d’affari e può cumularsi con l’IVA. Ha negato l’esimente per obiettiva incertezza normativa sulle sanzioni, ritenendo che l’incertezza fosse semmai riferibile al periodo precedente alla norma interpretativa del 2010, non all’anno 2011 oggetto di causa. Infine, ha dichiarato inammissibile il motivo sulle spese per difetto di autosufficienza e comunque lo ha ritenuto infondato, confermando il criterio della soccombenza e la liquidazione delle spese in favore dell’Amministrazione. Ne è derivata la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    non impone, in assenza di espressa previsione, la traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario; la questione si sposta sul piano probatorio della concreta conoscenza dell’atto

  • art. 3 D.Lgs. 504/1998

    individua il presupposto soggettivo dell’imposta unica anche in chi gestisce le scommesse senza concessione, secondo l’interpretazione autentica del 2010

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010

    ha natura interpretativa e chiarisce che soggetti passivi dell’imposta unica sono anche i gestori di scommesse operanti fuori dal sistema concessorio

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998

    rileva, nel quadro normativo dell’imposta unica, ai fini del presupposto territoriale come ricostruito dalla giurisprudenza

  • art. 49 TFUE

    invocato dalla ricorrente; la Corte esclude che la disciplina nazionale, come applicata al caso, osti alla libera prestazione dei servizi

  • art. 56 TFUE

    la normativa italiana non osta alla libera prestazione dei servizi perché si applica indistintamente a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia

  • art. 57 TFUE

    richiamato nel ricorso in relazione ai servizi; non è ostativo alla disciplina italiana per le ragioni chiarite dalla CGUE

  • art. 52 TFUE

    può giustificare restrizioni nel settore dei giochi d’azzardo in presenza di motivi imperativi di interesse generale

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia sulle spese è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata

  • art. 401 Direttiva 2006/112/CE

    consente agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse purché non abbiano carattere di imposta sul volume d’affari

  • art. 8 D.Lgs. 546/1992

    richiamato in relazione alla regolazione delle sanzioni e dell’incertezza normativa nel processo tributario

  • art. 5, commi 1 e 6, L. 472/1997

    richiamato nel motivo sulle sanzioni; la Corte escludeva l’esimente nel caso di specie

  • art. 6, comma 2, L. 472/1997

    l’esimente per obiettiva incertezza normativa opera solo quando il quadro normativo sia oggettivamente incerto; non per l’anno d’imposta 2011

  • art. 10, comma 4, L. 212/2000

    richiamato per l’esimente da incertezza; la Corte la esclude nel caso concreto

  • art. 12 D.Lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo sulle spese; non è stata ravvisata una violazione decisiva

  • art. 15 D.Lgs. 546/1992

    consente la liquidazione delle spese in favore della parte pubblica assistita da propri funzionari o dipendenti

  • art. 91 c.p.c.

    il criterio della soccombenza è stato correttamente applicato

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge

  • art. 267 TFUE

    non sussistevano i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia

  • art. 104 Reg. proc. CGUE

    non vi erano ragioni per un rinvio interpretativo alla Grande Sezione

  • art. 158 Reg. proc. CGUE

    richiamato dalla ricorrente per il rinvio interpretativo; la Corte lo ha reputato non necessario

Massime di principio

  • In materia tributaria, la mancata traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario non determina di per sé nullità dell’atto, se non è prevista da una specifica norma e se il contribuente non dimostra un concreto pregiudizio alla conoscenza dell’atto e al diritto di difesa.
  • L’imposta unica sulle scommesse colpisce l’attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta nel territorio italiano e può gravare in via solidale sia sul bookmaker sia sull’intermediario/CTD che partecipa alla gestione del gioco.
  • Per i periodi successivi all’entrata in vigore della norma interpretativa del 2010, non sussiste obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia tramite intermediari; pertanto non opera l’esimente sanzionatoria di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997.
  • La disciplina italiana dell’imposta unica sulle scommesse non viola, di per sé, la libertà di prestazione dei servizi né il principio di non discriminazione, se applica il prelievo a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia indipendentemente dalla sede.
  • Un tributo nazionale sui giochi e sulle scommesse è compatibile con la direttiva IVA quando non ha carattere di imposta sul volume d’affari; la cumulabilità con l’IVA è ammessa se il tributo ha base e funzione differenti.
  • Nel processo tributario, la liquidazione delle spese in favore della parte pubblica assistita da propri funzionari è ammessa secondo i parametri previsti, e il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese resta limitato alla violazione del principio per cui non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoRinvio pregiudiziale

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