Cassazione Civile, Ordinanza n. 05038/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una coerede contro i germani, con la quale chiedeva di dichiarare l'usucapione di due fondi siti in Calvizzano, uno dei quali edificato dalla stessa e asseritamente posseduto uti dominus, e di procedere poi all'apertura delle successioni dei genitori e allo scioglimento della comunione ereditaria. I convenuti negavano l'usucapione e chiedevano, per contro, la rimozione della parte di fabbricato sconfinante dal bene donato alla ricorrente, sostenendo che le aree in contestazione erano rimaste nella disponibilità comune o comunque erano state tollerate dagli altri coeredi. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto l'usucapione solo di una parte della particella 101, aveva aperto le successioni e aveva poi sciolto la comunione attribuendo i beni comuni ai germani, con conguaglio a favore della ricorrente. In appello la Corte territoriale aveva limitato l'usucapione alla sola porzione edificata della particella 101, aveva attribuito alla ricorrente la porzione inedificata residua della stessa particella e aveva confermato l'attribuzione della particella 767 ai germani con conguaglio. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. e degli artt. 112 e 346 c.p.c., per asserita inammissibilità e/o ultrapetizione dell'appello e per rivisitazione della prova orale senza devoluzione; 2) violazione degli artt. 1158 c.c., 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per avere negato l'usucapione della porzione inedificata della particella 101; 3) violazione degli artt. 1158 c.c., 115 e 116 c.p.c., 132 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per il rigetto dell'usucapione della particella 767, assumendone la natura pertinenziale; 4) violazione della disciplina urbanistica-edilizia e delle nullità connesse agli immobili abusivi, per avere diviso e attribuito in comunione il fabbricato insistente sulla particella 767 nonostante la sua abusività; 5) violazione dell'art. 720 c.c., per non avere attribuito alla ricorrente la porzione della particella 767 da essa ritenuta funzionalmente collegata al proprio fabbricato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i primi tre motivi, richiamando il perimetro del giudizio di appello e i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove, ma ha accolto il quarto motivo, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite sull'applicabilità anche alle divisioni ereditarie della disciplina che impedisce la divisione di fabbricati abusivi in assenza della necessaria documentazione edilizia. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo che l'appello fosse specifico, che la Corte d'appello non avesse oltrepassato i limiti devolutivi e che le censure mirassero solo a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che, in presenza di un fabbricato abusivo o di parti di esso, il giudice della divisione non può procedere alla relativa attribuzione senza verificare la regolarità edilizia e la presenza della documentazione prescritta, principio applicabile anche alle divisioni ereditarie. Il quinto motivo, relativo ai criteri di attribuzione ex art. 720 c.c., è stato assorbito dall'accoglimento del quarto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo concernente la divisibilità e l'attribuzione della particella 767 e il giudizio è stato rinviato alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame, anche della documentazione edilizia sopravvenuta.
Norme richiamate
testo anteriore alla riforma della L.n.134/2012
l'appello deve contenere motivi chiari, sintetici e specifici; sono ammissibili censure che individuino il capo impugnato e le ragioni di fatto e di diritto della doglianza.
non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice di appello si mantiene nell'ambito del devoluto e delle questioni a esso connesse.
le questioni non riproposte si intendono rinunciate, ma nel caso concreto non vi è stata ultrapetizione o violazione del principio devolutivo.
l'usucapione richiede la prova del possesso utile; non è censurabile in cassazione la ricostruzione di fatto compiuta dal giudice di merito se la doglianza mira solo a un diverso apprezzamento delle prove.
è denunciabile solo l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi; non l'attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
la violazione è configurabile solo se il giudice si discosta dalla regola del prudente apprezzamento o applica alla prova una regola legale diversa da quella prevista; non basta contestare il cattivo esercizio del libero convincimento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è sufficiente se supera il minimo costituzionale; non è più denunciabile il semplice vizio di motivazione illogica o contraddittoria nei termini previgenti.
quando la decisione di appello conferma la ricostruzione di fatto del primo giudice, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è ulteriormente limitato secondo la disciplina del c.d. doppia conforme.
art. 46, comma 1, D.P.R. n. 380/2001
la regolarità edilizia del fabbricato è condizione della divisione quando l'oggetto dello scioglimento della comunione è un immobile abusivo o parte di esso.
art. 40, comma 2, L. n. 47/1985
la disciplina sulla nullità per assenza della documentazione edilizia si applica anche alle divisioni ereditarie di fabbricati abusivi.
la regolarità edilizia del bene incide sulla possibilità giuridica della divisione della comunione.
il criterio di attribuzione dei beni non può essere applicato prescindendo dalla necessaria verifica preliminare della divisibilità giuridica del bene abusivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il motivo è specifico quando consente di individuare il capo della decisione censurato e le ragioni di dissenso; il giudice di secondo grado può riesaminare i profili di fatto e le prove strettamente connessi al thema decidendum devoluto.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove, salvo il rigoroso vizio motivazionale nei limiti oggi ammessi.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche di utilizzazione di prove non dedotte o di falsa applicazione di regole legali di prova, non quando si contesta il prudente apprezzamento del giudice.
- Ai fini dell'usucapione è indispensabile la prova di un possesso esclusivo, utile e corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà; la mera destinazione funzionale o pertinenziale del bene non sostituisce tale prova.
- La disciplina urbanistico-edilizia che sanziona la mancanza della documentazione del titolo edilizio impedisce la divisione giudiziale di un fabbricato abusivo o di sue parti, e tale limite opera anche nello scioglimento delle comunioni ereditarie.
- Quando la divisibilità di un bene comune dipende dalla sua regolarità edilizia, il giudice deve verificare d'ufficio la documentazione urbanistica rilevante prima di procedere all'attribuzione o alla formazione dei lotti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05013/2026 del 06/03/2026
- ordinanza_civile · 6 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05014/2026 del 06/03/2026
- ordinanza_civile · 6 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05016/2026 del 06/03/2026
- ordinanza_civile · 6 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05017/2026 del 06/03/2026
- ordinanza_civile · 6 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05024/2026 del 06/03/2026
- ordinanza_civile · 6 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05031/2026 del 06/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →