Cassazione Penale, Sentenza n. 27775/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico internazionale di cocaina (art. 74 DPR 309/1990 e art. 416-bis c.p.). Sei motivi: (1) presunta inutilizzabilità dei file integrali ricevuti tramite Ordini Europei di Indagine (OEI) per mancata verifica delle modalita' di acquisizione e dell'identificazione degli utilizzatori dei cripto-telefonini; (2) violazione della disciplina sulle intercettazioni e richiesta della natura di intercettazioni per i messaggi Sky ECC; (3) vizio di motivazione sull'identificazione del ricorrente come utilizzatore di specifici PIN; (4) vizio di motivazione sulla sua partecipazione stabile all'associazione; (5) censura sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p.; (6) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione) e mancato confronto con deduzioni difensive (tempo trascorso e periodo di detenzione gia' scontato).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazione essenziale: i dati Sky ECC sono stati acquisiti tramite OEI eseguiti dall'autorita' giudiziaria francese e trasmessi decriptati come dati informatici conservati (c.d. dati 'freddi'), rientrano nell'ambito dell'art. 234-bis cod. proc. pen. e sono presumibilmente legittimi salvo prova concreta e specifica del contrario; la presunzione di legittimita' delle attivita' svolte da un'autorita' giudiziaria di un altro Stato membro e' operativa. Il Tribunale aveva adeguatamente motivato l'identificazione del ricorrente con elementi convergenti (chat, localizzazione GPS, comportamenti coerenti con turni di lavoro) e la sua partecipazione al sodalizio come portuale incaricato delle esfiltrazioni. La censura sull'aggravante 416-bis e' stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, e le esigenze cautelari (pericolo di inquinamento e di reiterazione) sono state ritenute adeguatamente motivate, tenuto anche conto della presunzione prevista per i delitti di cui all'art. 74 DPR 309/1990; inoltre le richieste di rimessione alle Sezioni Unite e di rinvio pregiudiziale alla CGUE non sono state accolte per non pertinenza o non necessità.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (Testo unico stupefacenti), artt. 73 e 74
Art. 74 e art.73 sono le norme in base alle quali sono contestati i delitti di associazione per il traffico di stupefacenti e i singoli reati fine; la sentenza conferma che tali fattispecie, per la loro gravita', giustificano presunzioni e misure cautelari rafforzate.
Codice penale, art. 416-bis e art. 61-bis
Art. 416-bis rilevante per l'aggravamento legato ai collegamenti con associazioni mafiose; la Corte ha ritenuto non procedibile la censura sull'aggravante per carenza di interesse nel giudizio di cassazione sul provvedimento cautelare.
Art. 234-bis: acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero e applicabilita' ai dati trasmessi tramite OEI. Art. 275(3): presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per specifici reati (tra cui stupefacenti). Art. 191, 727, 729 attinenti alla rogatoria e inutilizzabilita' delle prove, ma nel caso gli atti sono stati acquisiti tramite OEI disciplinati dal d.lgs. 108/2017; art. 568(4) e' richiamato per l'interesse ad impugnare.
D.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (attuazione della direttiva 2014/41/UE) e Direttiva 2014/41/UE
Il regime dell'Ordine Europeo di Indagine (OEI) e il principio di riconoscimento reciproco impongono la presunzione di legittimita' delle acquisizioni eseguite dallo Stato di esecuzione, salvo indicazione concreta di violazioni; la direttiva prevede garanzie e rimedi ma non esclude che dati gia' acquisiti nello Stato di esecuzione possano essere trasmessi e utilizzati dallo Stato richiedente.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 267
Disciplina il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE; la Corte di cassazione ha ritenuto che la questione non fosse pertinente o necessaria per la decisione, quindi non ha provveduto al rinvio.
Massime di principio
- Se dati informatici conservati in server esteri sono acquisiti da un'autorita' giudiziaria di uno Stato membro e trasmessi tramite OEI, il giudice italiano tende a considerarli utilizzabili come documenti/dati informatici ai sensi dell'art. 234-bis, salvo prova concreta di illegittimita' della procedura estera.
- La cooperazione tramite OEI si fonda sul principio di reciproca fiducia; per contestare la provenienza o l'integrita' della prova ottenuta all'estero la difesa deve fornire elementi puntuali e probanti, non mere eccezioni generiche.
- Occorre distinguere tra intercettazioni in tempo reale (flussi acquisiti in transito) e acquisizione di dati 'freddi' gia' memorizzati: la qualifica e le garanzie procedurali applicabili dipendono da questa distinzione.
- Per i reati gravissimi di stupefacenti sussistono presunzioni processuali che rendono piu' difficile ottenere misure cautelari meno afflittive; spetta alla difesa fornire elementi solidi per scalfire tali presunzioni.
- L'identificazione probatoria basata sulla convergenza di elementi diversi (chat, orari, localizzazioni GPS, comportamenti coerenti) puo' essere valutata come sufficiente a fondare gravi indizi, salvo un'attendibile prova contraria.
- Le censure sulla qualificazione di circostanze aggravanti possono risultare inammissibili nel giudizio cautelare quando la loro eventuale rimozione non inciderebbe sul mantenimento della misura per mancanza di interesse concreto.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE e la rimessione alle Sezioni Unite sono strumenti che richiedono pertinence e necessità: non sono automatici e il giudice deve valutare se il quesito sia rilevante e risolutivo per la decisione.
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