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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27132/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di tre garanti, allegando l'inadempimento della società affittuaria di un ramo d'azienda/bar e la conseguente escussione della garanzia fideiussoria prestata dai ricorrenti. Gli opponenti avevano contestato il decreto deducendo, tra l'altro, che la rilocazione dei locali per la medesima attività aveva fatto sorgere in capo al conduttore il diritto all'indennità di avviamento, credito che avrebbero potuto opporre in compensazione. Il Tribunale aveva revocato l'ingiunzione, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo: a) unitario il rapporto negoziale di affitto d'azienda e locazione dei locali, con garanzia unica commisurata alla somma dei canoni; b) non tempestivamente proposta l'eccezione di compensazione; c) opponibile ai garanti il giudicato formatosi tra la società creditrice e la società affittuaria che aveva escluso l'indennità di avviamento. In Cassazione i ricorrenti hanno denunciato: omessa pronuncia e contraddittorietà sulla già proposta eccezione di compensazione; erronea sovrapposizione tra rapporti distinti di affitto e locazione e mancata spiegazione dell'opponibilità del giudicato ai terzi; omesso esame dell'eccezione di compensazione; e, con un quarto motivo, censure legate a presunte falsificazioni e a vicende penali sopravvenute prodotte in giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto per quanto di ragione i primi tre motivi, rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto tardiva l'eccezione di compensazione pur avendo essa stessa dato atto che era stata proposta sin dall'opposizione a decreto ingiuntivo; una volta qualificata come tardiva, la Corte territoriale si era spogliata della potestas iudicandi sul punto, con conseguente omessa pronuncia. Ha inoltre ritenuto che l'affermazione di opponibilità del giudicato fosse logicamente non persuasiva se collegata alla ritenuta inammissibilità della compensazione, e che occorresse comunque rivalutare la questione nei limiti dell'opponibilità del giudicato al condebitore estraneo, in rapporto all'unitarietà del rapporto negoziale accertata in fatto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, sia perché la nuova documentazione prodotta in cassazione non era ammissibile poiché non attinente a nullità della sentenza, ammissibilità del ricorso o sopravvenienza di giudicato, sia perché la censura non rientrava nei motivi deducibili in sede di legittimità. La causa è stata quindi cassata con rinvio, con rimessione al giudice di merito per il riesame e la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte rileva l'omessa pronuncia sull'eccezione di compensazione già sollevata.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio motivazionale/di motivazione apparente dedotto contro la sentenza di appello.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato tra le norme violate, in tema di nullità processuali e raggiungimento dello scopo.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali invocate nel primo motivo.

  • art. 3 Cost.

    richiamato tra i parametri costituzionali dedotti nel primo motivo.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a tutela del diritto di difesa, sia nei motivi processuali sia nel quarto motivo.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro di giusto processo e motivazione dei provvedimenti.

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato con riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato con riguardo alla qualificazione e struttura dei rapporti contrattuali collegati.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova nelle contestazioni sui rapporti contrattuali e sul credito opposto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame dell'eccezione di compensazione.

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione ai doveri di lealtà e probità processuale.

  • art. 89 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo con riferimento a espressioni offensive o censurabili negli atti.

  • art. 357 c.p.

    richiamato nel quarto motivo in relazione alle contestazioni penali prospettate.

  • art. 361 c.p.

    richiamato nel quarto motivo in relazione alle contestazioni penali prospettate.

  • art. 372 c.p.c.

    consente la produzione in cassazione solo di documenti relativi ad ammissibilità del ricorso, nullità della sentenza o giudicato sopravvenuto; la Corte esclude la produzione del documento penale per valutazioni di merito.

  • art. 1306 c.c.

    richiamato in tema di limiti dell'opponibilità del giudicato al condebitore solidale rimasto estraneo al precedente giudizio.

  • art. 395, n. 3, c.p.c.

    indicato come rimedio esperibile per far valere documenti decisivi sopravvenuti dopo i termini processuali, tramite revocazione straordinaria.

Massime di principio

  • Se un'eccezione è stata effettivamente sollevata nel giudizio di merito, il giudice di appello non può dichiararla tardiva senza confrontarsi con il suo effettivo contenuto processuale; ove la dichiari inammissibile per tardività, si spoglia della potestas iudicandi sul punto e incorre in omissione di pronuncia se poi decide come se l'eccezione non fosse stata proposta.
  • L'opponibilità del giudicato formatosi tra alcune parti non può essere affermata in modo apodittico verso soggetti rimasti estranei al precedente giudizio: occorre verificare i limiti soggettivi del giudicato e, se del caso, il regime dell'art. 1306 c.c. nei rapporti con il condebitore.
  • La qualificazione di rapporti contrattuali collegati come unitari o distinti è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità, non per ottenere una nuova valutazione istruttoria.
  • Nel giudizio di cassazione non sono ammessi documenti nuovi prodotti per incidere sul merito della pretesa, salvo che attengano all'ammissibilità del ricorso, alla nullità della sentenza impugnata o a un giudicato sopravvenuto; altrimenti la parte deve eventualmente ricorrere alla revocazione straordinaria.
  • L'eccezione di compensazione, se ritualmente proposta, deve essere esaminata dal giudice di merito; una motivazione che la tratti come non proposta pur dandone atto negli atti introduttivi integra vizio denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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