Cassazione Penale, Ordinanza n. 05873/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e in appello con rito abbreviato per un reato in materia di stupefacenti successivamente riqualificato come ipotesi di lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e omessa motivazione. In particolare ha contestato: a) la mancata esclusione della recidiva contestata; b) la mancata considerazione della recidiva e il suo rapporto di equivalenza con le attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che tali elementi avrebbero dovuto condurre a un trattamento più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alle attenuanti generiche, osservando che la loro esclusione era giustificata dall'assenza di elementi favorevoli al prevenuto. Ha inoltre ritenuto corretta la conferma della recidiva qualificata, valorizzando i gravi e reiterati precedenti penali dell'imputato, anche specifici rispetto al medesimo bene giuridico tutelato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il criterio elaborato dalla Corte costituzionale per escludere la condanna solo quando il ricorso sia proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La decisione presuppone la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, quale titolo di reato oggetto della condanna confermata in appello.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La recidiva qualificata può essere confermata quando risulti sorretta da gravi e reiterati precedenti penali, anche specifici.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamato il principio secondo cui la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia prova che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure manifestamente infondate o meramente assertive contro valutazioni di merito adeguatamente giustificate dal giudice di appello.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è legittima se il giudice accerta l'assenza di elementi favorevoli all'imputato che possano sorreggere un giudizio di meritevolezza più benevolo.
- La recidiva qualificata può essere confermata valorizzando precedenti penali gravi e reiterati, specialmente se omogenei o comunque indicativi di persistente devianza rispetto al medesimo bene giuridico.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende è dovuta salvo che emerga che l'inammissibilità sia stata determinata senza colpa della parte ricorrente.
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