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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19918/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per omesso o ritardato versamento di somme dovute ai fini delle imposte dirette e dell'IVA per l'anno d'imposta 2005. In primo grado era stata accolta la domanda della società contribuente di applicazione dell'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997, norma invocata per ottenere la riduzione delle sanzioni in presenza di circostanze eccezionali. L'Agenzia ha appellato solo sul punto della riduzione sanzionatoria e la CTR ha rigettato l'appello ritenendo sussistenti i presupposti della norma. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che il giudice di merito si era limitato ad affermare l'esistenza di circostanze eccezionali senza verificare se e in che misura la grave crisi finanziaria della società rendesse sproporzionate le sanzioni irrogate rispetto alle violazioni contestate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha riconosciuto in astratto che il giudice deve verificare la sproporzione tra sanzioni irrogate e gravità dell'infrazione alla luce delle circostanze eccezionali, ma ha ritenuto che la censura dell'Agenzia fosse troppo generica: non erano indicati l'entità delle sanzioni originarie, né era spiegato perché esse sarebbero state proporzionate rispetto al tributo evaso nonostante le circostanze eccezionali, né erano chiarite le specifiche ragioni dell'appello proposto contro la decisione di primo grado. Per questo la doglianza è stata reputata priva di aggancio alla fattispecie concreta e quindi inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, perché la società è rimasta intimata. È stato inoltre rilevato che, essendo soccombente un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata come base della cartella di pagamento relativa al controllo automatizzato e al recupero di somme dovute.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Consente la valutazione della sproporzione delle sanzioni rispetto alla violazione in presenza di circostanze eccezionali; il giudice deve verificarne in concreto la ricorrenza e l'incidenza sulla misura della sanzione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Fondamento del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme processuali che hanno determinato la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non si applica quando soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

  • Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340

    Richiamata per definire il vizio di violazione di legge come erronea ricognizione della fattispecie astratta e problema interpretativo della norma.

  • Cass. 14 maggio 2018, n. 11603

    Richiamata per affermare l'inammissibilità della critica generica della sentenza priva di aggancio alla fattispecie concreta.

  • Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778

    Richiamata per escludere l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione per violazione di legge la censura deve confrontarsi con la fattispecie concreta accertata dal giudice di merito; una doglianza generica, che non indichi gli elementi decisivi della controversia, è inammissibile.
  • Quando si invoca la riduzione delle sanzioni per circostanze eccezionali, il giudice deve verificare in concreto se e in che misura le sanzioni risultino sproporzionate rispetto alla gravità della violazione; tuttavia chi impugna deve allegare in modo specifico l'entità delle sanzioni e i dati fattuali necessari al controllo di proporzionalità.
  • La mera deduzione dell'esistenza di una crisi economica o finanziaria non è sufficiente a fondare un motivo di ricorso se non è spiegato il nesso tra tale situazione, la gravità dell'illecito e la misura concreta delle sanzioni irrogate.
  • È inammissibile il motivo che non chiarisca anche il contenuto e la specifica direzione del motivo di appello deciso dal giudice di secondo grado, quando tale elemento sia rilevante per valutare l'interesse all'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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