Cassazione Penale, Sentenza n. 49304/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. per remissione in termini: il difensore non avrebbe ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza celebrata il 23/02/2023 davanti alla Terza Sezione, venendone a conoscenza solo in seguito alla notifica di un provvedimento di cumulo. Si deduce un errore di notifica (PEC inviata ad indirizzo di un omonimo difensore) e si sostiene la tempestività del ricorso presentato entro 180 giorni dal deposito delle motivazioni.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto fondato l'errore di fatto relativo all'omessa/notifica irregolare dell'avviso d'udienza (PEC inviata a antoniocavallo@legalmail.it anziché all'indirizzo del difensore di Raglia antoniocavallo2@avvocatinapoli.legalmail.it), errore che ha determinato la mancata comparizione del difensore e l'omesso esercizio dell'attività difensiva. È stata disposta la revoca della sentenza della Sezione terza n.39453 del 23/02/2023 limitatamente alla posizione di Raglia Francesco, ordinata la cessazione dell'esecuzione della pena derivante dalla sentenza della Corte d'appello di Salerno del 25/03/2022 n.551 (che aveva confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Salerno del 14/12/2020) e fissata udienza pubblica per la discussione il 07/03/2024. Disposta la comunicazione al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Salerno per i conseguenti adempimenti relativi alla cessazione dell'esecuzione della pena.
Norme richiamate
art. 625 bis cod. proc. pen.
Rimedi straordinari per errore di fatto: lo strumento è stato ritenuto idoneo per ottenere la remissione in termini quando vi sia un errore esterno (omessa/notifica dell'avviso d'udienza al difensore). Deve essere esercitato dopo il deposito delle motivazioni.
Sez. 2, sentenza n. 24809 del 24/07/2020 (Rv. 279493)
"è deducibile col ricorso straordinario, quale errore di fatto, l'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all'unico difensore dell'imputato"
Giurisprudenza consolidata che ammette l'uso del ricorso straordinario per errore di fatto consistente nell'omessa notifica dell'avviso d'udienza al difensore unico; principio richiamato e applicato nel caso concreto.
Sez. IV, sentenza del 18/05/2023
"non sfugge al Collegio che il peculiare errore che viene dedotto nel caso in esame è esterno rispetto al tessuto motivazionale del provvedimento che si impugna, tuttavia non sarebbe immaginabile un mezzo di impugnazione che conosca un termine di impugnazione diverso dal tipo di doglianza proposta. Solo una volta depositata la motivazione il difensore potrà attivare il rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen."
Conferma che l'errore dedotto è esterno al tessuto motivazionale e che il rimedio di cui all'art. 625 bis può essere esperito solo dopo il deposito delle motivazioni; rende compatibile il limite temporale dell'impugnazione con la natura della doglianza.
Massime di principio
- La mancata o errata notifica dell'avviso d'udienza al difensore può costituire un errore di fatto deducibile tramite ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p.
- Il ricorso ex art. 625 bis è utilizzabile una volta depositate le motivazioni, e va proposto entro i termini previsti (nel caso specifico è stata rilevata la tempestività entro 180 giorni dal deposito delle motivazioni).
- È fondamentale provare l'errore di notifica (es.: confronto tra indirizzo PEC corretto e indirizzo al quale è stata inviata la comunicazione, ricevute di avvenuta consegna, attestazioni sull'assenza di ricezione da parte del difensore).
- Un precedente ricorso per revocazione dichiarato inammissibile non impedisce l'esperimento del rimedio straordinario ex art. 625 bis quando mutino le condizioni di ammissibilità (es.: deposito delle motivazioni successivo alla decisione di inammissibilità).
- La Corte può disporre la revoca della decisione impugnata limitatamente alla posizione del soggetto danneggiato dall'errore e ordinare la cessazione dell'esecuzione della pena con la fissazione di un nuovo dibattimento o udienza di discussione.
- Precauzioni pratiche: mantenere e aggiornare correttamente gli indirizzi PEC presso le cancellerie, verificare le notifiche ricevute e conservare prove documentali della mancata ricezione; intervenire tempestivamente una volta accertata l'irregolarità.
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