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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09069/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione ai fini di spaccio di 53,55 grammi di marijuana (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva: (1) illogicità della motivazione sulla finalità di spaccio, censurando la valutazione del quantitativo, il rilievo del test speditivo (narcotest) e la mancata considerazione dello stato di tossicodipendenza; (2) vizio nella motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva, lamentando l'assenza di argomentazione circa la rimodulazione della pena e la mancata valutazione della rilevante distanza temporale dalla precedente condanna; (3) totale carenza di motivazione sulla revoca della sospensione condizionale e sulla eventuale nuova concessione, in particolare per mancata disamina della deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 164 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza impugnata. È stata ritenuta corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui gli elementi probatori (quantitativo di 53,55 g, presenza di bilancino e buste, condotta di immediato disfarsi della sostanza) dimostravano la detenzione a fini di spaccio, con qualificazione nella lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte ha ritenuto ammissibile l'uso del narcotest per provare la natura della sostanza (marijuana) anche in assenza di quantificazione del principio attivo, e che il complesso indiziario consentiva la condanna oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto alla pena e alla recidiva, la Corte ha confermato la discrezionalità vincolata del giudice di merito e la correttezza della valutazione della Corte d'appello sulla mancata esclusione della recidiva, non sostenuta da argomentazioni difensive efficaci. Sulla revoca della sospensione condizionale la Cassazione ha ritenuto che fosse operata di diritto ai sensi dell'art. 168 c.p. e che, per la presenza di precedenti ostativi e di una nuova condanna della stessa indole "nei termini", non fosse necessario motivare specificamente l'esclusione della deroga dell'art. 164 c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Disciplina la fattispecie di produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti; il comma 5 concerne la "lieve entità" e richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, elementi indiziari giustificassero l'inquadramento in tale comma.

  • art. 75 Testo Unico stupefacenti

    Norma che distingue l'uso personale (illecito amministrativo) dalle condotte penali; la Corte ha ricordato che la distinzione passa per indici quali quantità, confezionamento e circostanze, gravando sull'accusa l'onere di dimostrare la destinazione allo spaccio quando la condotta non è autoevidente.

  • art. 99 cod. pen.

    Riferimento alla recidiva specifica infraquinquennale contestata; la Corte ha dato rilievo alla recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • art. 168 cod. pen.

    Stabilisce la revoca della sospensione condizionale in caso di commissione di un nuovo delitto della stessa indole o per superamento dei limiti di cumulo; la Corte ha ritenuto applicabile la revoca di diritto quando ricorreva il nuovo delitto "nei termini".

  • art. 164 cod. pen.

    Contiene la possibilità di seconda sospensione nonostante nuova condanna cumulata sotto i limiti di cui all'art. 163; la Corte ha osservato che la deroga opera solo se il cumulo non supera i limiti e che, quando la revoca è di diritto, non è necessario motivare specificamente l'esclusione della deroga.

  • art. 163 cod. pen.

    Riferimento ai limiti per il cumulo delle pene rilevanti per la disciplina della sospensione condizionale; utilizzato in combinazione con gli artt. 164 e 168 c.p.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato come richiamo allo standard probatorio della condanna (al di là di ogni ragionevole dubbio); la Corte ha precisato che in Cassazione il vizio sulla prova rileva solo se la motivazione è manifestamente illogica e decisiva.

  • artt. 132-133 cod. pen.

    Norme che regolano la determinazione della pena e la discrezionalità del giudice di merito; la Corte ha ribadito che la valutazione dei giudici di merito sul quantum è sindacabile in Cassazione solo per arbitrarietà o illogicità manifesta.

  • art. 69 cod. pen.

    Disciplina il giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti; citato per spiegare che la scelta del giudice di merito nella comparazione rientra nella discrezionalità se adeguatamente motivata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte alla luce dell'esito dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Per qualificare la detenzione come finalizzata alla cessione rilevano la quantità complessiva, gli strumenti di confezionamento (bilancino, buste), il modo di occultamento/gesto di disfarsi alla vista delle forze dell'ordine e il contesto operativo: la difesa deve produrre elementi specifici per confutare questa lettura.
  • Il narcotest (test speditivo) è idoneo a provare la natura stupefacente della sostanza (qualitativo) ma non la percentuale o il principio attivo; in assenza di analisi chimiche la qualificazione in "lieve entità" è comunque possibile se il quadro indiziario complessivo lo consente, in applicazione del favor rei.
  • L'onere di provare che la sostanza era destinata a cessione grava sull'accusa; tuttavia la difesa non è tenuta a dimostrare l'uso personale: occorre documentare concretamente lo stato di tossicodipendenza o altri elementi che rendano credibile la tesi dell'uso esclusivo.
  • In sede di Cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti e delle prove se la motivazione dei giudici di merito non è manifestamente illogica o arbitraria; le censure generiche di contraddittorietà sono inammissibili.
  • Sull'entità della pena e sulla recidiva il giudice di merito possiede una discrezionalità vincolata: per ottenere la riforma in sede di legittimità è necessario dimostrare motivazioni gravemente illogiche o arbitrarie nella comparazione delle circostanze.
  • La revoca della sospensione condizionale è automatica quando ricorre il nuovo reato della stessa indole "nei termini" (art. 168 c.p.); in tale ipotesi il giudice non è obbligato a valutare la deroga dell'art. 164 c.p. Se il cumulo resta sotto i limiti, invece, il giudice deve motivare l'eventuale mantenimento o revoca.
  • La motivazione implicita è ammissibile se dal contesto argomentativo della sentenza emergono elementi chiari che giustificano la decisione; il silenzio rispetto a una richiesta difensiva non sempre costituisce vizio se la decisione è desumibile dal complesso motivazionale.
  • Per evitare l'inammissibilità del gravame in Cassazione, il difensore deve formulare censure concrete, documentate e mirate (es. contestazione tecnica del narcotest, prove sulla quantità di principio attivo, elementi medici sulla dipendenza, evidenze sul decorso temporale delle pregresse condanne).

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