Cassazione Civile, Ordinanza n. 19969/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro emesso in occasione della cessione, con atto notarile, di quattro rami aziendali operanti in centri commerciali. L'Ufficio aveva rettificato i valori dichiarati dalle parti, ritenendo sottostimati il valore degli immobili compresi in due dei rami e soprattutto il valore dell'avviamento, recuperando una maggiore imposta complessiva. In appello la decisione di primo grado, che aveva confermato la pretesa erariale, era stata riformata in favore dei contribuenti. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: il primo per nullità della sentenza di merito per motivazione apparente e contraddittoria, in particolare sul valore dell'immobile del ramo di Mira; il secondo per violazione delle norme sulla rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro e per mancata giustificazione della preferenza accordata alla stima di parte; il terzo motivo non è riportato nel testo reso disponibile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata meramente apparente e contraddittoria nella parte relativa alla valutazione dell'immobile sito in Mira, perché il giudice di appello aveva utilizzato criteri non coerentemente spiegati e non aveva dato conto in modo intelligibile delle ragioni della preferenza per la stima dei contribuenti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
La sentenza deve essere motivata in modo da consentire il controllo logico-giuridico della decisione; una motivazione solo apparente non soddisfa il minimo costituzionale.
art. 132, primo comma, n. 4), c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza.
art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la mancanza o apparenza della motivazione determina nullità.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
La motivazione apparente integra un vizio processuale deducibile con ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Richiamato per la censura di violazione di legge sulla rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro.
artt. 51 e 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Norme applicate al potere di rettifica dei valori dichiarati ai fini dell'imposta di registro.
art. 115, secondo comma, c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione delle prove e delle stime adottate.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
Individua il giudice del rinvio, ossia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione è apparente quando, pur formalmente esistente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e quindi impedisce il controllo di legittimità sulla decisione.
- La motivazione è nulla anche quando sia solo graficamente presente ma intrinsecamente perplessa o contraddittoria, cioè costruita con argomentazioni non conciliabili tra loro.
- Se il giudice di merito preferisce una stima di parte rispetto a quella dell'Ufficio, deve spiegare in modo specifico le ragioni della preferenza e il contenuto del confronto valutativo svolto; in mancanza, la decisione è censurabile per difetto di motivazione.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto per vizio di motivazione decisivo, i motivi ulteriori fondati sulle medesime valutazioni di merito possono restare assorbiti.
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