Cassazione Penale, Sentenza n. 41916/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello chiedendo il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (novellato dal d.lgs. 10/10/2022, n.150). Il fatto contestato consisteva nel trasportare, alla guida della propria autovettura fermata al traforo del Monte Bianco, tre cittadini sudanesi privi di documenti, con l'intento di condurli in Francia. La difesa ha sostenuto la natura non abituale ed episodica della condotta, la scarsa offensività, l'avvenuto scontamento di una precedente pena e la piena reintegrazione lavorativa e familiare del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur riconoscendo la deducibilità e la rilevabilità in sede di legittimità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., ha ritenuto che nel caso concreto manchino i presupposti per applicarla: è emersa una natura non episodica della condotta alla luce di una recente condanna per fatti analoghi e il fatto che il trasporto riguardasse tre persone è stato valutato come indice di preordinazione/organizzazione. Di conseguenza la richiesta di non punibilità è stata respinta, la pronuncia di merito è sostanzialmente confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. (In sede di merito la Corte d'appello di Torino aveva rideterminato la pena in complessivi anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 100.000 di multa, con conferma delle restanti statuizioni come confisca del veicolo ove applicata).
Norme richiamate
art. 12, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)
Norma incriminatrice applicata alla condotta di trasporto di stranieri privi di documenti; il giudice ha valutato che la condotta integrasse il reato previsto da questa disposizione
Istituto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte conferma la sua applicabilità e la possibilità di dedurla in Cassazione dopo la riforma del 2022, ma ne nega l'applicazione nel caso concreto per assenza dei requisiti (non episodicità, offensività non trascurabile, elementi di organizzazione)
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Novella che ha esteso/riformato l'art. 131-bis; la Corte la ritiene rilevabile in via sostanziale anche in sede di legittimità
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare la possibilità della Corte di rilevare d'ufficio, anche in sede di legittimità, questioni attinenti all'applicabilità della causa di non punibilità
Massime di principio
- La questione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è deducibile e rilevabile per la prima volta in Cassazione, ma la sua applicazione richiede la presenza di concreti elementi che dimostrino l'episodicità e il modesto rilievo offensivo del fatto.
- La sussistenza di una condanna recente per fatti analoghi è ostativa al riconoscimento della particolare tenuità, perché indica una natura non episodica o una ripetizione dell'attività delittuosa.
- Il numero dei soggetti coinvolti e segnali di preordinazione/organizzazione (es. trasporto di più persone) riducono la probabilità di riconoscere la tenuità: tali elementi sono considerati indici di maggiore offensività e pianificazione.
- Il mero fatto che l'imputato abbia scontato una pena precedente e si sia reinserito socialmente non è di per sé sufficiente a ottenere la non punibilità per particolare tenuità se mancano gli altri requisiti oggettivi richiesti dalla norma.
- La continuazione con precedenti fatti analoghi non è di per sé incompatibile con la tenuità, ma quando la continuazione dimostra una condotta ripetuta essa costituisce motivo ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis.
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