Cassazione Civile, Ordinanza n. 15925/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Due coniugi committenti avevano convenuto in giudizio più soggetti coinvolti nella realizzazione di un edificio di loro proprietà, deducendo gravi difetti dei lavori di scavo, costruzione del rustico e impermeabilizzazione. Il tribunale aveva condannato i convenuti in solido al risarcimento del costo necessario per eliminare i difetti. In appello, uno dei convenuti, appaltatore, ha impugnato la decisione; la Corte d'appello ha in parte riformato, escludendo un corresponsabile, e ha confermato la responsabilità dell'appaltatore, del direttore dei lavori e di altro soggetto, ripartendo internamente le quote di responsabilità. In Cassazione l'appaltatore ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1669 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non decorso il termine decennale senza porre a carico dei committenti la prova del mancato decorso; 2) violazione degli artt. 111 Cost., 1669 e 2697 c.c. e degli artt. 194, 696 e 698 c.p.c., censurando il mancato utilizzo della relazione tecnica redatta in sede di accertamento tecnico preventivo del 1996 per valutare la tempestività della denuncia dei vizi e la decadenza annuale; 3) violazione delle norme sull'appalto e sull'art. 2055 c.c. oltre a omesso esame, per avere la Corte ritenuto la sua corresponsabilità per le lesioni alla guaina e per la non corretta posa in opera, nonostante i consulenti avessero rilevato spazio sufficiente per operare; 4) ulteriore censura sulla misura del concorso di colpa, ritenendo eccessiva la quota del 40% e sostenendo che non potesse superare, al più, il 20%.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Catania limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il termine annuale per la denunzia ex art. 1669 c.c. decorre dalla conoscenza oggettiva e apprezzabile dei gravi difetti; tuttavia ha ritenuto non corretta l'esclusione della relazione per ATP dal materiale valutabile, poiché essa era stata materialmente acquisita ed esaminata nel contraddittorio nel giudizio di merito. Il giudice di rinvio dovrà quindi rivalutare la questione della tempestività della denuncia e, ove necessario, le ulteriori ricadute sulla responsabilità e sulle quote.
Norme richiamate
Il termine decennale e il termine annuale di decadenza operano come condizioni dell'azione di responsabilità per gravi difetti dell'opera; il termine annuale decorre dalla conoscenza oggettiva e apprezzabile della gravità dei difetti e del loro nesso causale con l'opera eseguita.
L'onere di provare il mancato decorso del termine decennale e la tempestiva denunzia grava sul committente che agisce in responsabilità ex art. 1669 c.c., quando l'appaltatore eccepisca la decadenza o la prescrizione.
Il consulente tecnico d'ufficio può acquisire elementi necessari alla risposta ai quesiti, anche se risultanti da documenti non prodotti dalle parti, purché si tratti di fatti accessori e tecnici; non può invece supplire alla prova di fatti direttamente posti a fondamento di domanda o eccezione.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al corretto uso del materiale probatorio e del contraddittorio sulla consulenza tecnica.
Richiamato in relazione all'accertamento tecnico preventivo e alla sua utilizzabilità nel giudizio di merito.
Richiamato in relazione alla disciplina dell'accertamento tecnico preventivo.
Richiamato quale norma sulla nozione di appalto, in relazione alla dedotta corresponsabilità dell'appaltatore per i difetti esecutivi.
Richiamato nei motivi relativi al concorso di più responsabili e alla ripartizione interna delle quote di responsabilità.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di valutazione delle risultanze istruttorie.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di apprezzamento delle prove da parte del giudice.
1° co. quater; 10° co. bis
La parziale soccombenza non ha comportato l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità integrali.
Massime di principio
- Nell'azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. il termine decennale dal compimento dell'opera e la decadenza annuale dalla scoperta dei gravi difetti costituiscono condizioni dell'azione, sicché, quando siano contestati, il committente deve provarne il rispetto.
- La scoperta dei gravi difetti non coincide con semplici sospetti o con manifestazioni di scarsa rilevanza, ma richiede una conoscenza oggettiva e apprezzabile della gravità dei vizi e del loro collegamento causale con l'imperfetta esecuzione dell'opera.
- Nel processo civile vige il principio di acquisizione della prova: ogni elemento istruttorio raccolto può essere utilizzato dal giudice a prescindere dalla parte che lo abbia introdotto.
- La consulenza tecnica d'ufficio può attingere a documenti non prodotti dalle parti solo quando servano a chiarire aspetti tecnici accessori; non può invece supplire alla prova di fatti costitutivi o eccezioni che devono essere dimostrati dalle parti.
- Una relazione di accertamento tecnico preventivo può essere utilizzata dal giudice di merito se sia stata materialmente acquisita agli atti ed esaminata nel contraddittorio, senza necessità di una specifica formalità di acquisizione.
- Quando più soggetti siano ritenuti responsabili dei difetti dell'opera, la ripartizione interna delle quote di responsabilità deve fondarsi sulla concreta incidenza causale delle rispettive condotte e sulle risultanze istruttorie.
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