Cassazione Civile, Ordinanza n. 10215/2025 del 17/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno 2011, con cui Roma Capitale aveva contestato l’omesso versamento dell’imposta in relazione a due unità immobiliari contigue e adiacenti, utilizzate in vita dal contribuente come abitazione principale. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello, invece, la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo che l’agevolazione per abitazione principale dovesse essere limitata a una sola unità immobiliare, anche se entrambe erano effettivamente adibite a residenza del contribuente. L’erede ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 93/2008, conv. in l. n. 126/2008, e dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che, ai fini ICI, il presupposto rilevante è l’effettivo utilizzo quale abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, con irrilevanza del fatto che esso sia composto da più unità catastali contigue.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi proposti contro la medesima sentenza. Ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al n. 18415/2021 R.G. perché mera duplicazione di un precedente ricorso già proposto dalla stessa parte. Ha invece accolto il ricorso iscritto al n. 18326/2021 R.G., ritenendo fondato il motivo di censura sulla disciplina dell’ICI per l’abitazione principale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per il ricorso dichiarato inammissibile è stato altresì dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
consente la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.
richiamato per il deposito della memoria illustrativa.
art. 1, comma 1, d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla l. 24 luglio 2008, n. 126
richiamato quale fonte del regime agevolato fino alla trasformazione in esenzione per l’abitazione principale.
art. 8, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
individua l’abitazione principale come quella che costituisce residenza anagrafica del soggetto passivo; ai fini ICI è centrale l’effettivo uso dell’immobile quale abitazione principale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 1, comma 1, lett. a), l. 31 agosto 2022, n. 130
indica la competenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado quale giudice di rinvio.
art. 11, comma 2, regolamento comunale ICI
prevede l’equiparazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare non locata posseduta da anziani o disabili ricoverati in istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
giustifica il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
costituisce il parametro per il contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell’ICI, il concetto di abitazione principale non coincide necessariamente con una sola unità catastale: ciò che conta è l’effettivo utilizzo del complesso immobiliare come dimora principale del contribuente.
- La mera contiguità o pluralità catastale delle unità immobiliari non basta, di per sé, a escludere l’agevolazione se è provata l’utilizzazione congiunta come abitazione principale.
- Quando una parte abbia già proposto ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza, la successiva impugnazione duplicativa è inammissibile, salvo i casi eccezionali di prima impugnazione invalida o non ancora definita in rito nei limiti di legge.
- Nel giudizio riunito, l’autonomia dei singoli ricorsi permane: la sorte processuale e la regolazione delle spese vanno valutate separatamente per ciascuna impugnazione.
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