Cassazione Civile, Ordinanza n. 20368/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
Una debitrice esecutata aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione emessa nel corso di un'espropriazione presso terzi, sostenendo che i crediti pignorati fossero impignorabili perché derivanti da polizze vita ai sensi dell'art. 1923 c.c. e che il giudice dell'esecuzione, pur essendo stata già proposta un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per far valere la medesima impignorabilità, avrebbe dovuto sospendere il processo esecutivo. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) errori processuali e violazione di legge per aver il tribunale ritenuto inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 1923 c.c., degli artt. 547 e 549 c.p.c. e delle regole di interpretazione contrattuale, contestando la qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo e la mancata rimessione al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo; 3) violazione dell'art. 2909 c.c. per asserito contrasto di giudicati sulla pignorabilità dei crediti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorso non conteneva una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché mancava una chiara ricostruzione delle vicende del processo esecutivo, delle parti e degli atti rilevanti. Ha poi osservato, per completezza, che tutti i motivi erano comunque inammissibili e/o manifestamente infondati: l'impignorabilità dei beni o crediti va fatta valere con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nel corso del processo esecutivo, non con opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione; la mancata sospensione dell'esecuzione può essere censurata solo con reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.; il procedimento ex art. 549 c.p.c. non è sede per discutere la pignorabilità del credito; l'eventuale giudicato sulla pignorabilità, inoltre, era non specificamente documentato e comunque irrilevante nel presente giudizio. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e sono stati dichiarati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L'opposizione agli atti esecutivi è rimedio circoscritto alla legittimità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione e non può essere utilizzata per far valere l'impignorabilità dei beni o crediti pignorati.
L'impignorabilità dei beni o crediti deve essere fatta valere con opposizione all'esecuzione, proponibile nel corso del processo esecutivo e non dopo la sua definizione; l'accoglimento dell'opposizione può travolgere ex post gli atti esecutivi compiuti.
L'eventuale mancata sospensione del processo esecutivo non si contesta con l'opposizione agli atti esecutivi, ma con il rimedio specifico del reclamo.
Il reclamo al collegio è il rimedio esperibile avverso i provvedimenti sulla sospensione, non l'opposizione ex art. 617 c.p.c.
La dichiarazione del terzo pignorato va valutata per il suo contenuto dichiarativo; la questione della pignorabilità del credito dichiarato resta estranea a tale fase.
Il procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo non è il luogo per discutere la pignorabilità del credito aggredito, questione che va proposta con opposizione all'esecuzione.
È richiamato quale norma posta a fondamento della dedotta impignorabilità dei crediti derivanti da polizze vita, ma la Corte ribadisce che la relativa questione non era proponibile nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
Un eventuale giudicato sulla pignorabilità deve essere specificamente dedotto e, comunque, non incide sull'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a consentire alla Corte la comprensione della controversia senza ricorrere ad altre fonti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Le ragioni fondate su un asserito giudicato sono inammissibili se non sono indicati con precisione gli estremi dei giudizi e delle decisioni richiamate.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
I motivi manifestamente infondati o non conformi a principi di diritto consolidati sono inammissibili.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.
Fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore che abbia reso la dichiarazione di anticipo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti di causa tale da consentire alla Corte una compiuta comprensione della vicenda sostanziale e processuale; la mera riproduzione della sentenza impugnata non è sufficiente.
- L'impignorabilità di beni o crediti aggrediti in via esecutiva va fatta valere con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; non può essere dedotta, in luogo o in aggiunta a tale rimedio, con opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione.
- La mancata sospensione del processo esecutivo, in presenza di opposizione all'esecuzione, si contesta con il reclamo previsto dall'art. 669-terdecies c.p.c. e non con l'opposizione agli atti esecutivi.
- Nel procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. non si discute la pignorabilità del credito, che resta questione propria dell'opposizione all'esecuzione.
- Un eventuale giudicato sulla pignorabilità deve essere specificamente allegato e documentato; comunque, se la questione è proponibile solo con opposizione all'esecuzione, il giudicato non può sanare l'uso di un rimedio processuale diverso e inappropriato.
- La dichiarazione positiva del terzo pignorato conserva tale carattere anche se il credito sia asseritamente impignorabile; l'eventuale impignorabilità incide sull'esecuzione solo tramite il rimedio tipico dell'opposizione all'esecuzione.
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