Cassazione Civile, Ordinanza n. 34473/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la rettifica della rendita catastale di un'unità immobiliare costituita da una pala eolica. La società aveva dichiarato la rendita mediante procedura DOCFA; l'Ufficio aveva invece elevato la rendita includendo, secondo la contribuente, anche componenti che non avrebbero dovuto concorrere alla base catastale. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che le 'torri' degli aerogeneratori, anche dopo il 10 gennaio 2016, non dovessero concorrere alla rendita catastale; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per non avere la CTR affrontato le censure sull'erroneo valore attribuito a terreno e fondazioni e sull'illegittima inclusione di spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore; 3) nullità per omessa pronuncia sulle medesime questioni relative a terreno, fondazioni, spese tecniche, oneri finanziari e profitto imprenditoriale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di merito non avesse verificato in concreto se la torre eolica fosse un mero supporto statico oppure una componente essenziale e attiva della macchina, cioè funzionalmente strumentale al processo produttivo e quindi esclusa dalla base imponibile catastale ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015. Sono stati invece respinti gli altri motivi, poiché la motivazione della CTR, richiamando la relazione di stima e gli atti pubblici utilizzati, è stata ritenuta sufficiente e non apparente, con implicita disamina delle ulteriori censure. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
La norma esclude dalla rendita catastale macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo; ciò che rileva è la strumentalità al processo produttivo, non la stabile infissione al suolo o la consistenza fisica del manufatto.
È il vizio dedotto per nullità della sentenza in caso di motivazione apparente o omessa pronuncia.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
Impone al giudice tributario una motivazione sufficiente, anche concisa e per relationem, purché renda intellegibile l'iter logico-giuridico seguito.
La motivazione è sufficiente se espone, in forma concisa, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; gli argomenti non espressamente esaminati possono ritenersi implicitamente disattesi.
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale di impianti industriali occorre distinguere tra parti immobiliari rilevanti e componenti impiantistiche escluse: la verifica decisiva è la funzione del bene nel processo produttivo, non la mera stabilità al suolo.
- Una torre eolica può essere esclusa dalla rendita catastale se, accertato in concreto, svolge una funzione attiva ed essenziale nella produzione di energia e non solo una funzione passiva di sostegno.
- Il giudice di merito deve svolgere un accertamento concreto sulla funzionalità delle componenti impiantistiche rispetto al processo produttivo; non è sufficiente un richiamo astratto alla solidità o all'ancoraggio al suolo del manufatto.
- La motivazione della sentenza non è apparente quando, anche per relationem a una relazione di stima, consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico, i fatti posti a base della decisione e le fonti del convincimento, potendosi ritenere implicitamente disattese le censure non espressamente trattate.
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