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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25599/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma portata da un assegno bancario. Il debitore sosteneva di avere emesso il titolo non per un debito proprio, ma come strumento di garanzia di crediti vantati da terzi verso una società di cui egli era socio; deduceva quindi la natura fideiussoria/di garanzia del rapporto sottostante, l’estinzione della garanzia per pagamento del debito principale, la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. per mancata tempestiva azione contro il debitore principale, nonché la prescrizione del credito e l’apocrifia della sottoscrizione. Il giudice di primo grado e la corte d’appello hanno invece ritenuto che, anche ove vi fosse stato un patto di garanzia collegato all’emissione dell’assegno, tale patto fosse nullo per contrarietà alle norme imperative sulla circolazione dell’assegno; hanno quindi qualificato il titolo come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e hanno confermato il decreto ingiuntivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione delle regole sulla prova e travisamento degli elementi istruttori, per non avere la corte considerato documenti e testimonianze che avrebbero dimostrato la funzione di garanzia dell’assegno; violazione delle norme sull’assegno bancario, sulla promessa di pagamento, sulla fideiussione e sull’onere della prova, per avere la corte escluso l’applicabilità dell’art. 1957 c.c.; omesso esame di fatti decisivi; e infine violazione dell’art. 2948 n. 4 c.c. per la mancata declaratoria di prescrizione quinquennale degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente, osservando che la corte territoriale aveva esplicitamente affrontato la questione della natura del rapporto e aveva motivato sulla nullità del patto di garanzia e sulla conseguente qualificazione dell’assegno come promessa di pagamento. Ha dichiarato inammissibili i motivi centrati sulla ricostruzione del rapporto sottostante e sulla funzione di garanzia del titolo, perché diretti a ottenere una nuova valutazione di merito dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. poiché la decisione d’appello era conforme a quella di primo grado e fondata sulle stesse ragioni di fatto, con conseguente preclusione del vizio motivazionale ex art. 348-ter c.p.c. Ha infine dichiarato inammissibile anche la doglianza sulla prescrizione degli interessi, perché formulata in modo generico e priva di specifica critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la sentenza deve essere motivata; la motivazione è sufficiente se rende comprensibile la decisione sulla questione decisa.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione non era apparente, poiché la corte d’appello aveva esaminato e risolto la questione decisiva del rapporto sottostante al titolo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    le censure di violazione di legge sono state ritenute, in parte, inidonee perché in realtà volte a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente è stata esclusa.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Cassazione ha ritenuto la censura sostanzialmente diretta a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare l’apprezzamento probatorio; non consente in cassazione una nuova lettura delle risultanze di causa.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nella valutazione delle prove presuntive.

  • art. 2730 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa confessione stragiudiziale valorizzata in appello.

  • art. 2731 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della confessione.

  • art. 2733 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla confessione giudiziale.

  • art. 2735 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla confessione stragiudiziale.

  • art. 1 r.d. n. 1736 del 1933

    l’emissione di un assegno in bianco o postdatato per fini di garanzia è contraria alle norme imperative sulla disciplina dell’assegno.

  • art. 2 r.d. n. 1736 del 1933

    insieme all’art. 1, fonda la contrarietà a norme imperative dell’accordo di garanzia avente ad oggetto un assegno bancario.

  • art. 1988 c.c.

    in presenza della nullità del patto di garanzia, l’assegno può operare come promessa di pagamento dell’emittente, dispensando il beneficiario dalla prova del rapporto fondamentale.

  • art. 1957 c.c.

    la sua applicabilità era esclusa dalla qualificazione del rapporto come patto di garanzia nullo e promessa di pagamento; la censura del ricorrente è stata comunque ritenuta inammissibile/inconferente rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 1343 c.c.

    il patto di garanzia è nullo per difetto di meritevolezza, perché contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume.

  • art. 1322 c.c.

    l’autonomia contrattuale non consente di validare un accordo di garanzia che si risolve in un uso dell’assegno contrario alle norme imperative.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in caso di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando l’appello e la sentenza di primo grado sono fondati sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è precluso in presenza di doppia conforme e, comunque, non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la doglianza sulla prescrizione quinquennale degli interessi è stata dichiarata inammissibile perché non specificamente e adeguatamente argomentata contro la decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il rilievo dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L’emissione di un assegno bancario in bianco o postdatato consegnato a garanzia di un debito è incompatibile con la disciplina imperativa dell’assegno e determina la nullità del patto di garanzia, per difetto di meritevolezza dell’interesse perseguito.
  • Quando il patto di garanzia collegato all’assegno è nullo, il titolo può comunque valere come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con effetto di dispensare il beneficiario dalla prova del rapporto fondamentale.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti storici, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, se la censura mira in realtà a ribaltare l’accertamento di merito compiuto dai giudici di merito.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando ricorre la doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., ossia quando appello e primo grado si fondano sulle medesime ragioni di fatto.
  • La censura relativa alla prescrizione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una deduzione generica o meramente riproduttiva della tesi già respinta è inammissibile.
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Come è indicizzato

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IstitutiNullitàOnere della prova

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