Cassazione Penale, Sentenza n. 39726/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) e) c.p.p., con censura di violazione dell'art. 92 c.p. e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Procuratore Generale ha contestato che il Tribunale di Agrigento abbia escluso l'addebito (dolo necessario per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, art. 337 c.p.) facendo derivare automaticamente dal solo stato di ebbrezza alcolica la mancanza dell'elemento soggettivo, senza affrontare se tale ubriachezza fosse idonea ad escludere la capacità dell'agente "di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto" né esaminare alternative (es. caso fortuito o forza maggiore)
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia motivato in modo insufficiente e talora tautologico la dedotta carenza dell'elemento soggettivo, commettendo un errore nell'operare un "automatismo" tra stato di ebbrezza e insussistenza del dolo. La Cassazione ha richiamato l'applicazione degli artt. 42 e 43 c.p. per valutare la colpevolezza in caso di ubriachezza e ha precisato che non è richiesta un'analisi "lucida" della realtà, ma soltanto la verifica che il soggetto fosse in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza e rinviato il procedimento al Tribunale di Agrigento in diversa composizione fisica perché proceda a nuovo giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo
Norme richiamate
Disciplina l'imputabilità; la Corte rileva che l'art. 92 non si pronuncia sulla colpevolezza e che, quindi, la valutazione del dolo e della colpevolezza in caso di ubriachezza deve essere svolta con i criteri previsti dagli artt. 42 e 43 c.p.
Stabiliscono i criteri per la colpevolezza e le forme del "dolo" e della "colpa"; la Corte afferma che, anche in stato di ubriachezza, per ritenere il dolo non è richiesta un'analisi lucida della realtà, ma solo la prova che l'agente fosse in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento voluto
Norma che incrimina la resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha osservato che il Tribunale aveva ritenuto integrata la condotta materiale ma aveva escluso il dolo sulla base dell'ubriachezza senza adeguata motivazione
Prevede la formula di proscioglimento e i casi di assoluzione; il Tribunale ha assolto ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. perché "il fatto non costituisce reato" ritenendo mancante l'elemento soggettivo, decisione poi annullata dalla Cassazione per carenza motivazionale
art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
Consente il ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto e per vizio della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); la Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale sulla base di tale vizio motivazionale
art. 593 bis e art. 166 bis disp. att. c.p.p.
Norme procedurali citate relative alla consultazione del Procuratore della Repubblica e all'acquiescenza: la Corte annota che il Procuratore Generale ha interpellato il Procuratore della Repubblica di Agrigento, il quale ha prestato acquiescenza alla decisione impugnata
Massime di principio
- Lo stato di ubriachezza non determina automaticamente l'esclusione del dolo: va valutata la capacità dell'agente di "attivarsi in modo razionalmente concatenato" per realizzare l'evento voluto
- In presenza di alterazione dovuta ad alcool o sostanze, il giudice deve motivare specificamente in che misura tale stato abbia inciso sulle capacità cognitive e volitive dell'imputato, non limitandosi a una inferenza automatica
- La distinzione tra imputabilità (art. 92 c.p.) e sussistenza dell'elemento soggettivo (artt. 42-43 c.p.) è cruciale: l'una non esclude automaticamente l'altra e vanno applicati i criteri pertinenti in modo distinto
- Se la motivazione è vaga, contraddittoria o priva di analisi sulle reali capacità dell'imputato, la decisione è vulnerabile di annullamento in Cassazione e il procedimento sarà rinviato per nuovo esame
- Il giudice dovrebbe considerare e motivare anche eventuali alternative esplicative (caso fortuito, forza maggiore, automatismi) o la loro esclusione, utilizzando le prove disponibili (relazioni sanitarie, testimonianze, contestualizzazione dei fatti)
- Per le difese: argomentare con elementi probatori concreti (consistenze di stati di ebbrezza, tempi, comportamento razionale/strumentale, reazioni agli stimoli) per sostenere l'assenza di capacità volitiva; per l'accusa: dimostrare la capacità di reazione coerente e concatenata nonostante l'alterazione
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