Cassazione Civile, Ordinanza n. 05861/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003 nei confronti di una società, contestando il disconoscimento della detrazione IVA per euro 342.710 relativa a due operazioni passive di acquisto di immobili mediante contratti preliminari e rilascio di cambiali per il pagamento del prezzo, ritenute fittizie e non effettive. La società aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva rigettato il ricorso rilevando che il presupposto impositivo si verifica al pagamento e, comunque, l'abusività dell'operazione. In appello la CTR aveva confermato. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente respinto il motivo di ultrapetizione della sentenza di primo grado, poiché il giudice di prime cure avrebbe fondato la decisione sulle modalità di pagamento tramite effetti cambiari, tema mai contenuto nell'avviso di accertamento né trattato in primo grado; 2) violazione dell'art. 6, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 633/1972, assumendo che le cambiali sono mezzo di pagamento e che l'obbligo di fatturazione sorge al loro rilascio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, perché la ricorrente non aveva riportato puntualmente gli atti e non aveva consentito la verifica del thema decidendum; inoltre lo ha reputato anche infondato, osservando che dall'accertamento emergeva la contestazione della non effettività delle operazioni e la mancanza di prova dei mezzi di pagamento, sicché la questione era effettivamente compresa nel giudizio. Il secondo motivo è stato respinto perché, in tema di IVA sulle cessioni immobiliari, il presupposto impositivo sorge al trasferimento della proprietà e, per gli anticipi, solo al momento del pagamento e limitatamente alla somma effettivamente pagata; nel caso di preliminare con rilascio di cambiali, l'obbligo di fatturazione nasce solo per la parte dell'importo divenuta esigibile, non per le cambiali non ancora scadute. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con statuizione anche sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La denuncia di ultrapetizione integra un error in procedendo che consente alla Corte di esaminare gli atti, ma il ricorrente deve riprodurre nel ricorso in modo puntuale le istanze e indicare specificamente gli atti processuali rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 6, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 633 del 1972
In materia di IVA sulle cessioni immobiliari, il presupposto impositivo si verifica al passaggio di proprietà; se vi è un anticipo del prezzo, l'operazione si considera effettuata alla data del pagamento ma solo per l'importo pagato. Nel caso di preliminare con cambiali, l'obbligo di fatturazione sorge solo per l'obbligazione cartolare già esigibile, non per le cambiali non ancora scadute.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La censura di ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. in cassazione richiede la puntuale trascrizione o indicazione specifica degli atti e delle deduzioni rilevanti; una ricostruzione meramente riassuntiva non consente il controllo di decisività e determina inammissibilità del motivo.
- In tema di IVA relativa a cessioni immobiliari, il rilascio di cambiali non equivale automaticamente al pagamento: l'effetto fiscale anticipato opera solo quando l'obbligazione cartolare è già esigibile, mentre per i titoli non scaduti non sorge il presupposto per la fatturazione dell'intero corrispettivo.
- L'accertamento della 'non effettività' di un'operazione e la contestazione della prova dei mezzi di pagamento possono legittimare il recupero dell'IVA quando gli elementi fattuali posti a base dell'atto impositivo rientrano nel thema decidendum fin dall'origine.
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