Cassazione Penale, Sentenza n. 37489/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la sentenza di appello che aveva riformato il proscioglimento di primo grado e aveva dichiarato GIOVANNELLI responsabile di omicidio colposo e condannato lui in solido con SARA Assicurazioni al risarcimento. Giovannelli ha sostenuto che la dinamica fatale fosse spiegabile con un fattore sopravvenuto e imprevedibile: la particolare conformazione, la discontinuità e il cattivo fissaggio dei guard-rail che avrebbero trasformato la barriera in una "lama", interrompendo il rapporto di causalità ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.; ha inoltre dedotto carenza di motivazione rispetto alle conclusioni peritali. SARA Assicurazioni ha dedotto violazioni di legge e difetto di motivazione sull'accertamento della causa sopravvenuta e sulla concausalità del gestore della strada (richiamando art.14 C.d.S. e DM 223/92), nonché errori nel computo delle provvisionali per non avere scomputato gli acconti già versati dall'assicuratore e relativi profili civilistici di concorso di responsabilità.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d'Appello che ha ritenuto la condotta di guida di Giovannelli causalmente efficace e non interrotta da una causa sopravvenuta idonea da sola a determinare l'evento. Ha ritenuto che i profili di inadeguata tenuta o discontinuità dei guard-rail, pur avendo contribuito all'esito letale, si inserissero nella medesima catena causale sollecitata dall'urto provocato dalla condotta colposa del conducente e non potessero essere qualificati come sviluppo atipico ed eccezionale ai sensi dell'art.41, comma 2, c.p. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi alle provvisionali (decisionali e non sindacabili in cassazione) e ha affermato che la possibile responsabilità concorrente di terzi (gestore della strada) non imponeva al giudice penale di quantificare o frazionare la responsabilità risarcitoria, potendo la condanna restare generica e rimettendo la liquidazione al giudice civile. Sono state respinte le censure e condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese alle parti civili.
Norme richiamate
"le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento"
La Corte interpreta l'art.41 secondo la teoria condizionalistica/equivalenza causale: ogni condizione che sia antecedente logico ed essenziale assume rilievo causale. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità solo se da sole sono sufficienti a determinare l'evento; nel caso di urto provocato da condotta colposa, il cedimento o difetto del guard-rail è al più concausa, non causa sopravvenuta da sola sufficiente.
Richiamato in relazione al complesso tema causale; rimarca il nesso tra condotta e evento come oggetto dell'accertamento di responsabilità.
Norma che attribuisce al gestore della strada obblighi di controllo tecnico e manutenzione; la Corte osserva però che l'accertamento di responsabilità concorrente del gestore non impone la revoca della responsabilità primaria del conducente né la quantificazione percentuale nella sentenza penale.
Richiamato dalla SARA Assicurazioni per sostenere obblighi di adeguamento e protezione; la Corte rileva che la mancanza di adeguamento non sottrae automaticamente la funzione causale della condotta del conducente.
Principio di solidarietà passiva per il risarcimento del danno da fatto illecito: la Corte ricorda che, anche in presenza di più autori o responsabili, l'imputato riconosciuto colpevole può essere condannato per l'intero in solido.
Richiamato quale presunzione sulla responsabilità da circolazione; la Corte segnala che la possibile azione di regresso o concorso di colpa verso terzi è questione separata rispetto alla condanna penale generica.
art. 2056, 1223 e 2697 cod. civ.
Norme civilistiche citate in relazione al computo del risarcimento e onere della prova; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure sulle provvisionali e ha rinviato ogni conteggio alla fase civile ed esecutiva.
Massime di principio
- La causa sopravvenuta esclude il nesso di causalità solo se, da sola, è stata sufficiente a determinare l'evento: difetti strutturali che intervengono nella dinamica sollecitata da una condotta colposa sono al più concausa e non necessariamente scindono la responsabilità del conducente.
- In incidenti stradali, la perizia tecnica non è vincolante: il giudice valuta tutte le risultanze e può condividere le conclusioni peritali solo inquadrandole nel complesso equilibrio probatorio; l'omessa adesione a singole conclusioni peritali richiede motivazione, che qui è stata ritenuta adeguata.
- La funzione dei guard-rail è contenitiva e non può essere intesa come esimente dalla responsabilità dell'utente che tenga condotte imprudenti o negligenti; il cedimento prevedibile di una barriera sottoposta a violenta sollecitazione non è automaticamente causa esclusiva dell'evento.
- La pronuncia penale può limitarsi a una condanna generica alla responsabilità civile (an debeatur) senza quantificare percentuali di concorso di colpa: la ripartizione e la misura del risarcimento competono al giudice civile o alle azioni di regresso tra responsabili.
- Le statuizioni sulle provvisionali in sede penale sono discrezionali e non sindacabili in cassazione; eventuali contestazioni sul loro computo devono essere esperite in sede civile o nell'esecuzione.
- La presenza di un'eventuale responsabilità del gestore della strada (art.14 C.d.S., DM 223/92) non esclude automaticamente la responsabilità dell'autista se la sua condotta è stata causalmente efficiente nell'innescare la catena causale.
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