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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37489/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la sentenza di appello che aveva riformato il proscioglimento di primo grado e aveva dichiarato GIOVANNELLI responsabile di omicidio colposo e condannato lui in solido con SARA Assicurazioni al risarcimento. Giovannelli ha sostenuto che la dinamica fatale fosse spiegabile con un fattore sopravvenuto e imprevedibile: la particolare conformazione, la discontinuità e il cattivo fissaggio dei guard-rail che avrebbero trasformato la barriera in una "lama", interrompendo il rapporto di causalità ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.; ha inoltre dedotto carenza di motivazione rispetto alle conclusioni peritali. SARA Assicurazioni ha dedotto violazioni di legge e difetto di motivazione sull'accertamento della causa sopravvenuta e sulla concausalità del gestore della strada (richiamando art.14 C.d.S. e DM 223/92), nonché errori nel computo delle provvisionali per non avere scomputato gli acconti già versati dall'assicuratore e relativi profili civilistici di concorso di responsabilità.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d'Appello che ha ritenuto la condotta di guida di Giovannelli causalmente efficace e non interrotta da una causa sopravvenuta idonea da sola a determinare l'evento. Ha ritenuto che i profili di inadeguata tenuta o discontinuità dei guard-rail, pur avendo contribuito all'esito letale, si inserissero nella medesima catena causale sollecitata dall'urto provocato dalla condotta colposa del conducente e non potessero essere qualificati come sviluppo atipico ed eccezionale ai sensi dell'art.41, comma 2, c.p. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi alle provvisionali (decisionali e non sindacabili in cassazione) e ha affermato che la possibile responsabilità concorrente di terzi (gestore della strada) non imponeva al giudice penale di quantificare o frazionare la responsabilità risarcitoria, potendo la condanna restare generica e rimettendo la liquidazione al giudice civile. Sono state respinte le censure e condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese alle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 41 cod. pen.

    "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento"

    La Corte interpreta l'art.41 secondo la teoria condizionalistica/equivalenza causale: ogni condizione che sia antecedente logico ed essenziale assume rilievo causale. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità solo se da sole sono sufficienti a determinare l'evento; nel caso di urto provocato da condotta colposa, il cedimento o difetto del guard-rail è al più concausa, non causa sopravvenuta da sola sufficiente.

  • art. 40 cod. pen.

    Richiamato in relazione al complesso tema causale; rimarca il nesso tra condotta e evento come oggetto dell'accertamento di responsabilità.

  • art. 14 Codice della Strada

    Norma che attribuisce al gestore della strada obblighi di controllo tecnico e manutenzione; la Corte osserva però che l'accertamento di responsabilità concorrente del gestore non impone la revoca della responsabilità primaria del conducente né la quantificazione percentuale nella sentenza penale.

  • DM 223/92

    Richiamato dalla SARA Assicurazioni per sostenere obblighi di adeguamento e protezione; la Corte rileva che la mancanza di adeguamento non sottrae automaticamente la funzione causale della condotta del conducente.

  • art. 2055 cod. civ.

    Principio di solidarietà passiva per il risarcimento del danno da fatto illecito: la Corte ricorda che, anche in presenza di più autori o responsabili, l'imputato riconosciuto colpevole può essere condannato per l'intero in solido.

  • art. 2054 cod. civ.

    Richiamato quale presunzione sulla responsabilità da circolazione; la Corte segnala che la possibile azione di regresso o concorso di colpa verso terzi è questione separata rispetto alla condanna penale generica.

  • art. 2056, 1223 e 2697 cod. civ.

    Norme civilistiche citate in relazione al computo del risarcimento e onere della prova; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure sulle provvisionali e ha rinviato ogni conteggio alla fase civile ed esecutiva.

Massime di principio

  • La causa sopravvenuta esclude il nesso di causalità solo se, da sola, è stata sufficiente a determinare l'evento: difetti strutturali che intervengono nella dinamica sollecitata da una condotta colposa sono al più concausa e non necessariamente scindono la responsabilità del conducente.
  • In incidenti stradali, la perizia tecnica non è vincolante: il giudice valuta tutte le risultanze e può condividere le conclusioni peritali solo inquadrandole nel complesso equilibrio probatorio; l'omessa adesione a singole conclusioni peritali richiede motivazione, che qui è stata ritenuta adeguata.
  • La funzione dei guard-rail è contenitiva e non può essere intesa come esimente dalla responsabilità dell'utente che tenga condotte imprudenti o negligenti; il cedimento prevedibile di una barriera sottoposta a violenta sollecitazione non è automaticamente causa esclusiva dell'evento.
  • La pronuncia penale può limitarsi a una condanna generica alla responsabilità civile (an debeatur) senza quantificare percentuali di concorso di colpa: la ripartizione e la misura del risarcimento competono al giudice civile o alle azioni di regresso tra responsabili.
  • Le statuizioni sulle provvisionali in sede penale sono discrezionali e non sindacabili in cassazione; eventuali contestazioni sul loro computo devono essere esperite in sede civile o nell'esecuzione.
  • La presenza di un'eventuale responsabilità del gestore della strada (art.14 C.d.S., DM 223/92) non esclude automaticamente la responsabilità dell'autista se la sua condotta è stata causalmente efficiente nell'innescare la catena causale.

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