Cassazione Penale, Ordinanza n. 04085/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso; conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione richiama il principio secondo cui sono inammissibili non solo i motivi intrinsecamente indeterminati, ma anche quelli privi di necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di violenza privata e per la contravvenzione di porto di armi od oggetti atti ad offendere, aggravata dall'aver commesso il fatto per eseguire un altro reato. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa assunzione di prova decisiva, lamentando la mancata escussione di tre testimoni richiesti ex art. 195 c.p.p.; 2) vizio di motivazione per travisamento del contenuto delle prove; 3) violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale per il capo B. La Corte rileva però che i motivi non si correlano alle ragioni della decisione impugnata, poiché la Corte di appello aveva già risposto puntualmente a tutte le censure difensive con argomentazioni corrette in diritto e non manifestamente illogiche, senza che il ricorrente si confrontasse realmente con tali passaggi, limitandosi a riproporre le medesime tesi già disattese nei gradi di merito.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice del capo A, relativo alla violenza privata oggetto di conferma in appello.
Richiamato come norma incriminatrice del capo B, relativa al porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Richiamato come aggravante contestata al capo B, per avere agito per eseguire un altro reato.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata escussione di tre testimoni richiesti come prova decisiva.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
Richiamata per affermare che sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione privi di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, oltre che quelli intrinsecamente indeterminati.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; in difetto, è inammissibile anche se formalmente articolato come vizio di legge o di motivazione.
- La deduzione di omessa assunzione di una prova decisiva non è sufficiente se il ricorrente non spiega in che modo la prova richiesta avrebbe inciso sulle concrete argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- Il vizio di travisamento della prova non può essere utilmente prospettato quando il ricorso si limita a riproporre una diversa lettura del materiale probatorio già esaminato e motivatamente apprezzato dai giudici di merito.
- La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando i motivi non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e si esauriscono nella reiterazione delle censure già respinte nei precedenti gradi di giudizio.
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