Cassazione Penale, Ordinanza n. 03976/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Venezia, su richiesta concordata delle parti, aveva applicato la pena a due imputati in relazione a un tentato furto in abitazione aggravato. Uno dei ricorsi articolava due censure: la prima contestava la qualificazione giuridica dei fatti, prospettando che si trattasse invece di violazione di domicilio; la seconda contestava il trattamento sanzionatorio, assumendo l’illegittimità della pena pecuniaria applicata. L’altro ricorso riproponeva solo la censura sulla qualificazione del fatto. La Corte ha rilevato che la doglianza sulla qualificazione, in realtà, investiva la prova della concreta sussistenza del reato concordato e non un errore manifesto di qualificazione giuridica; la censura era quindi proposta fuori dei casi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto che la multa applicata non fosse illegale, perché inferiore al massimo edittale e perché l’eventuale erronea determinazione della diminuente per il rito non integra pena illegale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che il primo motivo era dedotto fuori dei limiti del ricorso avverso sentenza di patteggiamento e che il secondo motivo non denunciava una pena illegale. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato come norma che disciplina il tentativo del reato contestato
art. 624-bis c.p.
base incriminatrice del fatto ascritto, qualificato come furto in abitazione
art. 625 nn. 2 e 5 c.p.
indicate come aggravanti del furto contestato
art. 61 n. 5 c.p.
richiamata come aggravante comune contestata
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai casi di errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura
art. 99, comma 2, c.p.
richiamato nel calcolo del massimo edittale della pena nel ragionamento sulla legalità della multa
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
usato dalla Corte per ribadire che l’errore deducibile in cassazione deve essere manifesto ed eccentrico rispetto al capo di imputazione
art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
richiamato per la declaratoria immediata di inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se si denuncia un errore manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità; non è consentito trasformare tale mezzo in una contestazione della prova del fatto concordato.
- Quando il capo di imputazione e la sentenza risultano coerenti sul piano della qualificazione, la mera prospettazione difensiva di una diversa ricostruzione del fatto non integra l'errore manifesto richiesto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- In tema di patteggiamento, l’erronea applicazione della diminuente per il rito non determina di per sé una pena illegale se la sanzione finale resta entro i limiti edittali applicabili al reato contestato.
- La nozione di pena illegale va tenuta distinta dagli errori di calcolo o di quantificazione del trattamento sanzionatorio che non incidano sul superamento del massimo edittale o sulla natura legale della pena applicata.
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