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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03976/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Venezia, su richiesta concordata delle parti, aveva applicato la pena a due imputati in relazione a un tentato furto in abitazione aggravato. Uno dei ricorsi articolava due censure: la prima contestava la qualificazione giuridica dei fatti, prospettando che si trattasse invece di violazione di domicilio; la seconda contestava il trattamento sanzionatorio, assumendo l’illegittimità della pena pecuniaria applicata. L’altro ricorso riproponeva solo la censura sulla qualificazione del fatto. La Corte ha rilevato che la doglianza sulla qualificazione, in realtà, investiva la prova della concreta sussistenza del reato concordato e non un errore manifesto di qualificazione giuridica; la censura era quindi proposta fuori dei casi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto che la multa applicata non fosse illegale, perché inferiore al massimo edittale e perché l’eventuale erronea determinazione della diminuente per il rito non integra pena illegale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che il primo motivo era dedotto fuori dei limiti del ricorso avverso sentenza di patteggiamento e che il secondo motivo non denunciava una pena illegale. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    richiamato come norma che disciplina il tentativo del reato contestato

  • art. 624-bis c.p.

    base incriminatrice del fatto ascritto, qualificato come furto in abitazione

  • art. 625 nn. 2 e 5 c.p.

    indicate come aggravanti del furto contestato

  • art. 61 n. 5 c.p.

    richiamata come aggravante comune contestata

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai casi di errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura

  • art. 99, comma 2, c.p.

    richiamato nel calcolo del massimo edittale della pena nel ragionamento sulla legalità della multa

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    usato dalla Corte per ribadire che l’errore deducibile in cassazione deve essere manifesto ed eccentrico rispetto al capo di imputazione

  • art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

    richiamato per la declaratoria immediata di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, la censura sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se si denuncia un errore manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità; non è consentito trasformare tale mezzo in una contestazione della prova del fatto concordato.
  • Quando il capo di imputazione e la sentenza risultano coerenti sul piano della qualificazione, la mera prospettazione difensiva di una diversa ricostruzione del fatto non integra l'errore manifesto richiesto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • In tema di patteggiamento, l’erronea applicazione della diminuente per il rito non determina di per sé una pena illegale se la sanzione finale resta entro i limiti edittali applicabili al reato contestato.
  • La nozione di pena illegale va tenuta distinta dagli errori di calcolo o di quantificazione del trattamento sanzionatorio che non incidano sul superamento del massimo edittale o sulla natura legale della pena applicata.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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