Cassazione Penale, Ordinanza n. 03984/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado per furto aggravato commesso a Roma l'8 gennaio 2025, aveva soltanto rideterminato la pena confermando nel resto la responsabilità. Nel ricorso per cassazione ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza di primo grado per omessa descrizione del fatto integrativo del furto, sostenendo che la ricostruzione fosse incompatibile con un furto consumato e semmai riconducibile a un tentativo; con il secondo ha lamentato la violazione dell'art. 604, comma 1, c.p.p., assumendo che, in presenza di totale carenza di motivazione sulla dinamica del fatto, la Corte d'appello avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado e rimettere gli atti al Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e comunque inedito, perché non riportava specificamente il contenuto della doglianza asseritamente pretermessa e, soprattutto, non era stato dedotto in appello; pertanto non poteva essere esaminato in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi tassativi di cui all'art. 604 c.p.p. che impongono la regressione del procedimento al primo giudice, potendo il giudice d'appello integrare anche integralmente la motivazione mancante. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
La Corte richiama il principio secondo cui la Cassazione non può rilevare d'ufficio vizi non dedotti con i motivi di appello; il motivo nuovo è quindi non scrutinabile in sede di legittimità.
art. 604, comma 1, c.p.p.
La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non comporta necessariamente la nullità con regressione al primo giudice, poiché il giudice d'appello può colmare integralmente la motivazione mancante nell'esercizio dei suoi poteri di piena cognizione.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure nuove, cioè non devolute con l'atto di appello; il ricorso deve essere autosufficiente e non può limitarsi a rinviare genericamente alle deduzioni pregresse.
- La deduzione di un vizio di motivazione o di nullità deve indicare in modo specifico il contenuto della doglianza asseritamente trascurata, altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
- La totale mancanza di motivazione della sentenza di primo grado non determina automaticamente la regressione del processo al primo giudice: il giudice d'appello, dotato di piena cognizione sul fatto, può integrare o sostituire la motivazione mancante.
- Nel giudizio di cassazione, la manifesta infondatezza di un motivo sulla regressione del processo sussiste quando si pretende l'applicazione dell'art. 604 c.p.p. al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla norma.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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