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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03978/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato alla pena di anni 2, mesi 9 e giorni 10 di reclusione per avere formato 18 false prescrizioni mediche sottraendo i relativi moduli dagli studi medici, nonché per essersi impossessato di 18 moduli per prescrizioni farmacologiche sottraendoli presso gli studi medici di due medici. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla confermata applicazione della recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, c.p. e alla sua ritenuta prevalenza sulle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che il rinvio era stato disposto solo sull'aumento di pena per la recidiva, essendo le altre statuizioni irrevocabili, e ha ritenuto il ricorso del tutto generico perché non conteneva indicazioni specifiche delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a base della censura, limitandosi a una richiesta di annullamento priva di reale critica della motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che i motivi erano generici ai sensi dell'art. 581, lett. d), c.p.p. e che tale carenza integra la causa di inammissibilità prevista dall'art. 591, lett. c), c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato nel capo di imputazione per la contestazione della continuazione tra i fatti di falsificazione e sottrazione dei moduli.

  • art. 477 c.p.

    Base normativa della falsità materialmente commessa in relazione alle false prescrizioni mediche.

  • art. 482 c.p.

    Norma di richiamo per la falsità commessa da privato in relazione ai moduli di prescrizione.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Circostanza aggravante contestata in relazione al furto dei moduli, richiamata nel capo di imputazione.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto dei moduli di prescrizione sottratti dagli studi medici.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Oggetto della censura difensiva in cassazione per la confermata recidiva qualificata e la sua prevalenza sulle attenuanti generiche.

  • art. 581, lett. d), c.p.p.

    Richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno del ricorso; la sua inosservanza per genericità dei motivi rende il ricorso inammissibile.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso in caso di mancata osservanza dei requisiti di specificità dei motivi di cui all'art. 581 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della doglianza; una censura meramente assertiva o apodittica è generica e quindi inammissibile.
  • Quando il giudizio di legittimità è stato devoluto solo su uno specifico profilo della pena o di una circostanza, non è consentito rimettere in discussione statuizioni ormai irrevocabili estranee al thema decidendum del rinvio.
  • La contestazione della recidiva o del bilanciamento con le attenuanti generiche richiede una critica puntuale della motivazione impugnata; la mera richiesta di annullamento senza confutazione analitica non soddisfa il requisito di specificità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per causa imputabile al ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga una causa non colpevole della declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblicoFurtoCircostanze del reato
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioParte generale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiRecidivaNullità processuale

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