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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03981/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal tribunale per furto pluriaggravato, commesso in Roma il 30 aprile 2025, con applicazione della pena di mesi 8 di reclusione e euro 400,00 di multa. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p., sostenendo che il giudice non avesse applicato la pena della multa, prevista congiuntamente a quella detentiva. La doglianza è stata ritenuta generica e manifestamente infondata perché la pretesa omissione risultava solo nel dispositivo della sentenza-documento e non nel dispositivo letto all'udienza, che agli atti riportava anche la multa; la difformità è stata quindi ricondotta a errore materiale e non a nullità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha rilevato che il dispositivo letto in udienza, presente in originale agli atti, conteneva correttamente la condanna a mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa, mentre la diversa formulazione nella sentenza-documento era frutto di un mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione. Non essendo configurabile la denunciata violazione di legge, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del furto, nel quadro del delitto contestato e deciso dal giudice di merito.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.

    richiamato quale base delle aggravanti del furto pluriaggravato oggetto di condanna.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    richiamato quale aggravante di recidiva contestata/ritenuta nella sentenza di merito.

Massime di principio

  • La difformità tra il dispositivo letto in udienza e il dispositivo riportato in calce alla motivazione non determina, di per sé, nullità della sentenza.
  • In caso di divergenza tra dispositivo di udienza e sentenza-documento, prevale il dispositivo letto in udienza, mentre l'errore materiale contenuto nel testo redazionale può essere corretto con il procedimento di correzione dell'errore materiale.
  • Una censura fondata esclusivamente su un'asserita omissione smentita dal dispositivo oralmente letto e agli atti è generica e manifestamente infondata, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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