Cassazione Penale, Ordinanza n. 03981/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal tribunale per furto pluriaggravato, commesso in Roma il 30 aprile 2025, con applicazione della pena di mesi 8 di reclusione e euro 400,00 di multa. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p., sostenendo che il giudice non avesse applicato la pena della multa, prevista congiuntamente a quella detentiva. La doglianza è stata ritenuta generica e manifestamente infondata perché la pretesa omissione risultava solo nel dispositivo della sentenza-documento e non nel dispositivo letto all'udienza, che agli atti riportava anche la multa; la difformità è stata quindi ricondotta a errore materiale e non a nullità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha rilevato che il dispositivo letto in udienza, presente in originale agli atti, conteneva correttamente la condanna a mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa, mentre la diversa formulazione nella sentenza-documento era frutto di un mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione. Non essendo configurabile la denunciata violazione di legge, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
richiamato come norma incriminatrice del furto, nel quadro del delitto contestato e deciso dal giudice di merito.
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.
richiamato quale base delle aggravanti del furto pluriaggravato oggetto di condanna.
richiamato quale aggravante di recidiva contestata/ritenuta nella sentenza di merito.
Massime di principio
- La difformità tra il dispositivo letto in udienza e il dispositivo riportato in calce alla motivazione non determina, di per sé, nullità della sentenza.
- In caso di divergenza tra dispositivo di udienza e sentenza-documento, prevale il dispositivo letto in udienza, mentre l'errore materiale contenuto nel testo redazionale può essere corretto con il procedimento di correzione dell'errore materiale.
- Una censura fondata esclusivamente su un'asserita omissione smentita dal dispositivo oralmente letto e agli atti è generica e manifestamente infondata, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03976/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03977/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03978/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03979/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03984/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03985/2026 del 02/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →