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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03979/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la condanna per associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di truffe informatiche e per numerosi reati-fine commessi in concorso con altri nel corso del 2020. Con un unico motivo ha dedotto la violazione dell'art. 533, comma 2, c.p.p. e il vizio di motivazione in relazione al quantum degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione per ciascun reato satellite, sostenendo in sostanza l'insufficienza della motivazione sulla misura degli aumenti frazionati.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato. Ha osservato che il giudice d'appello aveva colmato le carenze motivazionali della sentenza di primo grado, indicando in modo specifico l'aumento di pena ritenuto "irriducibile" per ciascuna categoria di reati-fine. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di reato continuato, la pena complessiva deve essere determinata individuando il reato più grave, fissando la pena base e motivando distintamente gli aumenti per i singoli reati satelliti, nei limiti del diritto vivente, in modo da consentire il controllo sulla proporzione tra le pene e sul rispetto dell'art. 81 c.p. Non essendo ravvisabile un vizio di motivazione utile, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 533, comma 2, c.p.p.

    è stato evocato dal ricorrente per censurare la motivazione sulla pena, ma la Corte ha ritenuto la doglianza generica e infondata.

  • art. 81 c.p.

    la determinazione degli aumenti di pena per continuazione deve avvenire nel rispetto dei limiti di legge e senza trasformarsi in un cumulo materiale surrettizio.

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269

    il giudice, nel reato continuato, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite.

Massime di principio

  • In tema di reato continuato, la pena complessiva deve essere costruita individuando il reato più grave, fissando la pena base e determinando aumenti separati per ciascun reato satellite.
  • La motivazione sugli aumenti per continuazione deve essere proporzionata all'entità degli incrementi: è sufficiente che consenta di verificare il rispetto dei limiti di legge e l'assenza di un surrettizio cumulo materiale.
  • Una doglianza che contesti gli aumenti per continuazione è inammissibile se è generica e non evidenzia uno specifico errore logico o giuridico della motivazione di merito.
  • Il controllo di legittimità sulla dosimetria della pena per continuazione non richiede formule sacramentali, ma una motivazione che renda percepibile il criterio seguito per i singoli incrementi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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