Cassazione Penale, Ordinanza n. 03977/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati che hanno proposto ricorso per cassazione contro una sentenza del GIP del Tribunale di Novara emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con cui era stata applicata la pena su richiesta: al primo imputato era stata irrogata la pena di anni 5 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, per avere acquistato, ceduto e consegnato sostanza stupefacente di tipo cocaina per la successiva cessione a terzi; al secondo imputato era stata applicata la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione. Entrambi hanno dedotto due motivi: con il primo, vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio; con il secondo, violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, lamentando in sostanza la mancata considerazione di una sentenza di proscioglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure formulate, invece, erano dirette a contestare la motivazione sulla mancata applicazione di una sentenza di proscioglimento e la sussistenza degli elementi del reato, quindi erano doglianze non consentite in sede di legittimità avverso il patteggiamento. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
individua la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale opera il regime di impugnazione speciale.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
indica la trattazione del ricorso secondo il rito camerale previsto per i ricorsi contro sentenze di patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 616 c.p.p.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
art. 81 c.p.
richiamato nel capo di imputazione insieme all'art. 73 d.P.R. 309/1990 per descrivere il titolo di reato contestato in forma unitaria/continuata.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice in materia di stupefacenti per l'acquisto, cessione e consegna di cocaina destinata alla successiva cessione a terzi.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- Non è consentito, nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, dedurre vizi di motivazione o contestare nel merito la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, quando il motivo non rientri nelle ipotesi tipiche di impugnazione previste dalla legge.
- La censura sulla mancata considerazione di una possibile causa di proscioglimento, se formulata come difetto di motivazione o come contestazione del merito dell'accertamento, non è deducibile contro la sentenza di patteggiamento, salvo che si traduca in una delle specifiche violazioni consentite.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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