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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31429/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione emesse dall'INPS per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di una società. Nel giudizio di opposizione, il Tribunale di Catania aveva ritenuto competente il giudice del luogo in cui ha sede l'impresa opponente. Il Tribunale di Caltagirone ha invece sollevato conflitto di competenza d'ufficio sostenendo che, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, la competenza territoriale dovesse radicarsi nel luogo della violazione, ossia dove aveva sede l'ente creditore INPS che doveva ricevere i pagamenti e che aveva contestato l'inadempimento. Il Pubblico Ministero ha concluso per la competenza del Tribunale di Catania.

La decisione

La Corte ha dichiarato competente il Tribunale di Catania e ha rimesso le parti davanti a quel giudice. Ha ritenuto che, nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione, la competenza territoriale si determina con riferimento al luogo della commessa violazione; nel caso di omesso versamento di contributi, trattandosi di debito pecuniario da adempiere al domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c., la violazione si consuma presso la sede dell'ente previdenziale legittimato a ricevere i contributi. Nessuna statuizione sulle spese, in quanto regolamento di competenza d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. n. 150/2011

    Nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione la competenza territoriale si radica nel luogo della commessa violazione.

  • art. 1182, comma 3, c.c.

    Per i debiti pecuniari il pagamento va effettuato al domicilio del creditore; perciò l'omesso pagamento si consuma nel luogo in cui il pagamento doveva essere eseguito.

  • art. 444, comma 3, c.p.c.

    Le controversie sugli obblighi dei datori di lavoro e sulle relative sanzioni civili rientrano nella competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale legittimato a ricevere i contributi.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione la competenza territoriale va individuata avendo riguardo al luogo in cui la violazione si è consumata, non al domicilio o alla sede del soggetto opponente.
  • Quando l'illecito consiste nell'omesso versamento di contributi o somme pecuniarie dovute a un ente previdenziale, il luogo della violazione coincide con la sede dell'ente creditore presso cui il pagamento doveva essere eseguito.
  • Ai fini della competenza nelle controversie contributive, rileva l'ufficio territoriale dell'ente previdenziale che sia investito del potere di gestione esterna e sia legittimato a ricevere i contributi e a pretenderne il pagamento.
  • Se l'ufficio territoriale dell'ente che ha contestato l'inadempimento e emesso gli atti sanzionatori è quello competente a ricevere il pagamento, la causa va radicata davanti al tribunale del luogo di tale sede.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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