Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24025/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un originario proprietario, poi succeduto dall'erede ricorrente, aveva convenuto in giudizio il Comune, altri enti pubblici e un soggetto ecclesiastico chiedendo l'accertamento della falsità di alcuni atti, tra cui una dichiarazione del parroco e un'attestazione dell'ufficio tecnico comunale, relativi alla sussistenza o meno di un vincolo idrogeologico su un terreno oggetto di permesso di costruire per una chiesetta. Il ricorrente sosteneva che tali attestazioni fossero false e rilevanti ai fini della legittimità del titolo edilizio. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame ritenendo inammissibile la querela di falso autonoma perché proposta contro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, priva di efficacia probatoria piena tra privati e quindi non suscettibile di querela di falso, con conseguente difetto di interesse all'impugnazione. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione degli artt. 115, 116, 221 ss. c.p.c., dell'art. 10 L. n. 352/2000 e dell'art. 34 reg. edilizio comunale, assumendo che la Corte d'appello avesse errato nel richiamare la sentenza del Consiglio di Stato e nel non considerare la c.t.u.; 2) nullità per omessa pronuncia sulla falsità dell'attestazione dell'ufficio tecnico comunale circa il vincolo idrogeologico; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese, poiché il giudice di appello avrebbe corretto la motivazione del Tribunale e non si sarebbe pronunciato su una parte della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché tutte le censure sono state ritenute inammissibili. Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava a un riesame del fatto e non coglieva la ratio decidendi, fondata non sulla sentenza del Consiglio di Stato in sé, ma sul difetto di interesse alla querela di falso. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di decisività: l'accertamento passato in giudicato del giudice amministrativo sulla legittimità del permesso di costruire, fondato sulla normativa urbanistica vigente e sull'assenza del vincolo all'epoca del rilascio, rendeva irrilevante la contestazione della genuinità dell'attestazione comunale. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il giudice civile può utilizzare come elementi probatori anche gli accertamenti contenuti in una diversa sentenza tra le stesse o altre parti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le spese erano state liquidate secondo soccombenza e tabelle professionali. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente come norme sulla valutazione della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta al riesame del merito.

  • artt. 221 ss. c.p.c.

    richiamati in relazione alla querela di falso; la Corte ha escluso la decisività delle censure per difetto di interesse e per la natura dell'atto impugnato.

  • art. 10 L. n. 352/2000

    invocato dal ricorrente in relazione al vincolo idrogeologico e alla legittimità del permesso di costruire.

  • art. 34 reg. edilizio comunale

    richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti del titolo edilizio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia; la censura è stata ritenuta irrilevante.

  • art. 2699 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di prova documentale e falsità dell'attestazione comunale.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati per contestare la regolazione delle spese, ma la liquidazione è stata ritenuta conforme al criterio di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La querela di falso è inammissibile quando sia proposta contro un atto che non ha efficacia probatoria piena nei rapporti tra privati; in tal caso difetta l'interesse ad agire.
  • Ai fini della decisione sulla querela di falso, l'interesse deve essere concreto e decisivo: se l'accertamento già contenuto in un giudicato esterno rende irrilevante la falsità dedotta, la domanda è inammissibile o comunque priva di decisività.
  • Il giudice civile può utilizzare come elementi di convincimento anche gli accertamenti compiuti in un diverso giudizio, ivi compresi quelli resi dal giudice amministrativo, quale supporto probatorio della propria decisione.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La doglianza sulla regolazione delle spese è inammissibile quando la liquidazione risulti conforme al criterio della soccombenza e alle tariffe/tabelle applicabili, senza specifiche violazioni di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.