Cassazione Civile, Ordinanza n. 30303/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
Un avvocato aveva convenuto in giudizio alcuni soggetti indicati come eredi di un defunto, chiedendo il pagamento dei compensi per attività professionale svolta in favore del de cuius. I convenuti avevano eccepito di non avere accettato l’eredità, sostenendo di essere soltanto destinatari di disposizioni testamentarie a titolo particolare. L’attore aveva quindi promosso l’actio interrogatoria ex art. 481 c.c. e, decorso il termine, aveva chiamato in causa la curatela dell’eredità giacente. In primo grado la domanda era stata accolta nei confronti della curatela e rigettata verso gli altri convenuti; la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo non provata l’accettazione dell’eredità da parte dei convenuti, legittima la compensazione delle spese nei confronti della curatela e corretta la decorrenza degli interessi dalla chiamata in causa della curatela. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c. per avere la Corte omesso di spiegare perché le disposizioni testamentarie non integrassero istituzione ereditaria ma meri legati; 2) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché sarebbe stato trascurato l’affidamento generato da indicazioni di terzi sulla qualità di eredi; 3) violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. in tema di spese, assumendo che la compensazione fosse stata censurata correttamente; 4) violazione degli artt. 1284 e 1219 c.c., lamentando che gli interessi dovessero decorrere dalla messa in mora del 2005 e non dal 2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non pertinenti rispetto alla ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: la responsabilità dei convenuti era stata esclusa non solo per la natura delle disposizioni testamentarie, ma soprattutto per la mancanza di prova dell’accettazione dell’eredità, profilo non specificamente censurato. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la compensazione delle spese era sorretta da due autonome rationes decidendi, entrambe non adeguatamente impugnate, e quindi la statuizione era divenuta definitiva. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, osservando che la messa in mora del 2005 era stata rivolta ai soli originari convenuti e non alla curatela, sicché gli interessi potevano decorrere solo dalla notificazione dell’atto di chiamata in causa della curatela nel dicembre 2016. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, per mancata difesa degli intimati. Disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l’actio interrogatoria è rilevante per sollecitare la decisione sull’accettazione dell’eredità; nel caso non ha modificato l’esito perché mancava comunque la prova dell’accettazione
il vizio di motivazione dedotto non era pertinente rispetto alla vera ratio decidendi della sentenza d’appello
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
la censura per omesso esame è inammissibile quando la decisione di merito è conforme alla pronuncia di primo grado e il fatto evocato non è decisivo
art. 348 ter, comma quarto, c.p.c.
quando la decisione d’appello conferma la pronuncia di primo grado in fatto, il vizio di omesso esame è precluso nei limiti indicati dalla norma
art. 92, comma secondo, c.p.c.
la compensazione delle spese resta ferma se sorretta da autonome rationes decidendi non tutte specificamente censurate
gli interessi sulla somma capitale decorrono dal momento in cui sia stata validamente costituita in mora la parte obbligata
la costituzione in mora produce effetti solo nei confronti del soggetto destinatario della richiesta di adempimento
la mora non si estende a soggetti diversi dal debitore effettivamente intimato in mancanza del presupposto della solidarietà passiva
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ricorrendone i presupposti, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie se la decisione di merito si fonda su una pluralità di argomenti autonomi e uno di essi resta incontestato.
- L’eventuale disposizione testamentaria a titolo universale non basta a fondare la responsabilità per i debiti ereditari se non sia provata l’accettazione dell’eredità, neppure tacita.
- Quando la statuizione sulle spese è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte, altrimenti la decisione resiste al gravame.
- La costituzione in mora e la decorrenza degli interessi presuppongono che la richiesta di adempimento sia rivolta al soggetto effettivamente obbligato; la diffida inviata a terzi non produce effetti verso un diverso debitore se non ricorrono i presupposti della solidarietà passiva.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile rispetto a circostanze che, anche se provate, non sarebbero idonee a superare una ratio decisoria autonoma e già sufficiente.
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