Cassazione Civile, Ordinanza n. 18188/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento e il ruolo relativi ai contributi di bonifica per un’annualità, sostenendo che il consorzio non avesse più il potere di riscuotere a mezzo ruolo dopo l’abrogazione dell’art. 21 del r.d. n. 215/1933, in seguito alla revisione normativa cd. "taglia-leggi". Ha inoltre dedotto che il contributo non fosse dovuto per mancanza di beneficio di bonifica sui propri immobili e ha contestato l’uso della rendita catastale come criterio di calcolo. La CTR ha accolto l’appello del consorzio ritenendo persistente il potere di riscossione; in cassazione il ricorrente ha denunciato, con un primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo e contrasto giurisprudenziale sull’art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, chiedendo la rimessione alle Sezioni Unite; con un secondo motivo ha dedotto violazione di legge per non avere la CTR considerato l’abrogazione dell’art. 21 r.d. n. 215/1933 e il difetto di ultrattività della norma abrogata. Prima dell’udienza ha però depositato rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e, verificata la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, escludendo l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché la sanzione non si applica all’inammissibilità sopravvenuta ma solo a quella originaria.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è stato invocato come vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 14, commi 14 e 14-ter, L. n. 246/2005
richiamato dalla parte ricorrente come base dell’abrogazione delle norme pregresse non incluse nel mantenimento in vigore.
richiamato come decreto di ricognizione delle disposizioni del r.d. n. 215/1933 ancora vigenti, con esclusione dell’art. 21.
art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46/1999
disposizione ritenuta dalla CTR idonea a fondare la riscossione mediante ruolo; il ricorrente ne contestava l’operatività oltre i limiti della norma previgente ormai abrogata.
art. 21 r.d. n. 215/1933
norma indicata come fonte originaria del potere di riscossione a mezzo ruolo, ritenuta abrogata dal processo taglia-leggi.
richiamato quale requisito formale della rinuncia al ricorso per cassazione.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
indicato come base per la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile l’ulteriore contributo unificato in caso di sopravvenuta estinzione/inammissibilità non originaria.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta validamente depositata e portata a conoscenza della controparte prima dell’udienza, produce l’estinzione del giudizio senza necessità di accettazione da parte dell’intimato; l’accettazione rileva soltanto ai fini delle spese.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità presuppone la verifica della regolarità formale della rinuncia ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- In presenza di rinuncia al ricorso, resta assorbita ogni questione di merito e il giudice provvede sulle spese secondo soccombenza processuale, ponendole a carico del ricorrente rinunciante salvo diversa disciplina applicabile.
- L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l’esito processuale sopravvenuto è l’estinzione del giudizio e non un’inammissibilità originaria del ricorso.
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