Cassazione Civile, Ordinanza n. 26184/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente per IRPEF, IRAP e IVA relative al 2007. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'illegittimità dell'atto perché notificato prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, ritenendo insussistenti ragioni di urgenza. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000: sosteneva che vi fossero particolari e motivate ragioni di urgenza, individuate nell'ingente ammontare delle imposte sottratte al Fisco e nell'esistenza di contestazioni su più annualità con conseguente obbligo di denuncia di reati tributari, tali da giustificare l'emissione dell'avviso prima del decorso dei sessanta giorni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni è consentita solo in presenza di una situazione di urgenza fondata su elementi di fatto concreti, estranei alla sfera di azione, organizzazione e responsabilità dell'amministrazione finanziaria, e debitamente dimostrati e motivati dall'Ufficio. La sola imminente scadenza del termine decadenziale per l'accertamento non basta a integrare l'urgenza. Nel caso concreto, le ragioni addotte dall'Agenzia non sono state ritenute idonee a provare che l'avviso dovesse essere emesso ante tempus per fattori non imputabili all'Ufficio. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state liquidate spese per mancanza di difese della parte intimata; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per la soccombenza dell'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Il termine dilatorio di sessanta giorni tra chiusura del processo verbale di constatazione e emissione dell'avviso di accertamento è regola generale; la deroga è ammessa solo per particolare e motivata urgenza, che deve essere concreta, provata e non imputabile all'amministrazione finanziaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione o falsa applicazione di norma di diritto.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- La deroga al termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente richiede una situazione di urgenza effettiva, motivata e fondata su fatti specifici, non riconducibili all'organizzazione o alla scelta dell'amministrazione procedente.
- L'imminente scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa, di per sé sola, non integra una ragione di urgenza idonea a legittimare l'emissione anticipata dell'avviso di accertamento.
- Spetta all'amministrazione finanziaria dimostrare che l'emissione ante tempus sia stata resa necessaria da fattori esterni e non imputabili, tali da evitare la vanificazione del recupero dell'imposta.
- L'adozione dell'avviso di accertamento prima del decorso del termine dilatorio è illegittima se l'Ufficio non fornisce una motivazione concreta e circostanziata sulle ragioni dell'urgenza.
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