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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14944/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di diciassette cartelle di pagamento relative a vari tributi (imposta di registro per gli anni 2008 e 2011, IVA per il 2011, IRAP e IVA per il 2012, diritti camerali per il 2012 e il 2013). La commissione tributaria regionale aveva dichiarato la cessazione parziale della materia del contendere per alcune cartelle nei limiti della definizione agevolata ex art. 4 del d.l. n. 119/2018, ma per le altre aveva formalmente accolto l’appello della contribuente, pur svolgendo in motivazione affermazioni che deponevano per la regolare notificazione delle cartelle e per l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata solo in appello. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, evidenziando che il giudice d’appello aveva concluso per l’accoglimento dell’appello nonostante la motivazione conducesse al rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha rilevato che la sentenza d’appello presentava una palese incoerenza tra la parte motiva, che dava conto della regolare notificazione delle cartelle non rottamate e della tardività/ex novo deduzione dell’eccezione di prescrizione, e il dispositivo, che invece aveva accolto l’appello della contribuente. Tale discrasia integra un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, non eliminabile con il rimedio della correzione di errore materiale, ma idoneo a determinare nullità della pronuncia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La violazione è stata dedotta per contrasto tra motivazione e dispositivo, ritenuto idoneo a integrare nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stata invocata come norma che consente di far valere in cassazione la nullità della sentenza per vizi della motivazione-dispositivo.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo determina nullità della pronuncia.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    La correzione degli errori materiali è esperibile solo per meri errori di espressione o sviste riconoscibili ictu oculi, non per sanare un contrasto sostanziale tra motivazione e dispositivo.

  • art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Richiamato quale base normativa della definizione agevolata/annullamento ex lege dei carichi entro il limite di euro 1.000.

  • legge 17 dicembre 2018, n. 136

    Norma di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata per la disciplina della rottamazione/annullamento ex lege.

  • art. 1, comma 1, lett. a), legge 31 agosto 2022, n. 130

    Richiamato per indicare la Corte di giustizia tributaria di secondo grado quale giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, quando impedisce di individuare con certezza la statuizione del giudice, determina nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c.
  • La correzione degli errori materiali è utilizzabile solo per sviste o disallineamenti meramente grafici tra volontà del giudice e sua rappresentazione testuale; non può essere impiegata per sostituire una decisione con un’altra di contenuto concettuale diverso.
  • In materia tributaria, la divergenza tra motivazione e dispositivo non è emendabile con la procedura di correzione quando la conclusione provvedimentale risulti incompatibile con l’impianto argomentativo della sentenza.
  • L’eccezione di prescrizione dedotta per la prima volta in appello non può essere valorizzata se il giudice di secondo grado, nella motivazione, dà conto di elementi incompatibili con l’accoglimento del gravame e poi conclude in senso opposto nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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