Cassazione Penale, Ordinanza n. 05340/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per cessione/detenzione di sostanza stupefacente. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso deduceva, in sostanza, due censure: da un lato, la nullità dell'imputazione per mancata indicazione del tipo di sostanza stupefacente oggetto di cessione; dall'altro, il vizio nella valutazione delle circostanze e nel diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendosi l'erroneità del giudizio di equivalenza tra circostanze e della prognosi sfavorevole adottata dai giudici di merito. È richiamata anche una memoria difensiva depositata dal difensore dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la mancata indicazione del tipo di sostanza stupefacente non integri nullità assoluta dell'imputazione, potendo semmai dar luogo a una nullità relativa non tempestivamente eccepita; in ogni caso, la Corte d'appello aveva chiarito che sin dall'udienza di convalida dell'arresto era indicato che la sostanza fosse hashish. Quanto alla sospensione condizionale della pena, la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta adeguata, avendo essa giustificato il giudizio di equivalenza tra circostanze e il diniego del beneficio sulla base di plurimi elementi sfavorevoli a una prognosi favorevole. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza presuppone la contestazione di una condotta di cessione/detenzione di sostanza stupefacente; non viene svolta un'interpretazione esplicita della norma sostanziale, ma il riferimento fattuale è alla sostanza hashish.
La motivazione della Corte d'appello sulla valutazione delle circostanze e sul diniego della sospensione condizionale è ritenuta adeguata e non meramente apparente.
Le doglianze dedotte in ricorso sono state ritenute non idonee a superare la motivazione di merito; il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
L'inammissibilità del ricorso comporta la declaratoria ex lege con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Il beneficio delle attenuanti generiche, per quanto evocato nel giudizio di equivalenza tra circostanze, è stato valutato negativamente in appello sulla base di elementi sfavorevoli alla prognosi favorevole.
La Corte d'appello ha negato la sospensione condizionale della pena ritenendo non positiva la prognosi sul futuro comportamento dell'imputato.
Massime di principio
- La mancata specificazione, nell'imputazione, del tipo di sostanza stupefacente non determina automaticamente una nullità assoluta; al più può integrare una nullità relativa, soggetta a tempestiva eccezione.
- Se dagli atti risulta che l'imputato ha comunque avuto contezza dell'esatta sostanza contestata sin dalle prime fasi del procedimento, la doglianza sull'indeterminatezza dell'imputazione non può condurre all'annullamento.
- La valutazione di equivalenza tra circostanze e il diniego della sospensione condizionale della pena sono censurabili in cassazione solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica; in presenza di una motivazione adeguata, il ricorso è inammissibile.
- Quando il giudice di merito fonda il diniego della sospensione condizionale su plurimi elementi negativi relativi alla prognosi favorevole, la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura del fatto non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
Come è indicizzato
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