Cassazione Civile, Ordinanza n. 15957/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l’equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo penale originato da una sua querela. La Corte d’appello aveva riconosciuto una durata ingiustificata di quattro anni, liquidando un indennizzo parametrato in misura differenziata per i primi tre anni e per l’ultimo anno, ma aveva anche rigettato l’opposizione proposta dalla ricorrente contro il decreto monocratico. In Cassazione la ricorrente deduceva sei motivi: (1) nullità per motivazione inesistente nella parte in cui era stato escluso dal computo della durata il periodo anteriore alla costituzione di parte civile; (2) nullità per motivazione inesistente nella parte in cui non era stata liquidata una somma superiore al minimo; (3) violazione del D.M. 55/2014 per errata liquidazione delle spese della fase dinanzi al consigliere designato, con omissione di alcune voci e applicazione di parametri inferiori; (4) nullità per motivazione inesistente sulla liquidazione delle spese del giudizio di opposizione; (5) violazione del D.M. 55/2014 e del D.M. 37/2018 per avere applicato una fascia di valore superiore a quella effettiva; (6) nullità per la condanna al pagamento dell’importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, nonostante il giudizio di equa riparazione sia esente da contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo in parte il ricorso. Ha rigettato i primi tre motivi: ha ritenuto non apparente la motivazione sull’esclusione del periodo anteriore alla costituzione di parte civile, affermando che la persona offesa/querelante non è parte del procedimento penale prima di tale costituzione; ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la quantificazione dell’indennizzo, sorretta da motivazione adeguata; ha ritenuto corretta l’applicazione, per la fase davanti al consigliere designato nel procedimento Pinto, della tabella n. 8 del D.M. 55/2014. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando l’assenza di motivazione e l’errore di parametro nella liquidazione delle spese della fase di opposizione, per la quale doveva applicarsi la tabella n. 12 del D.M. 55/2014, relativa ai giudizi ordinari davanti alla corte d’appello. Conseguentemente ha dichiarato assorbiti il quinto e il sesto motivo, ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha rideterminato i compensi dovuti al Ministero della giustizia in € 1.198,50, disponendo la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 nel giudizio di equa riparazione.
Norme richiamate
norma base del giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
la fase di opposizione nel procedimento Pinto è trattata come fase contenziosa distinta, con applicazione delle regole sulle spese proprie del giudizio ordinario.
dedotto come vizio di violazione di legge in relazione ai decreti ministeriali sulle spese.
dedotto come vizio di nullità per motivazione inesistente o apparente.
richiamato nel passaggio sulle Sezioni Unite per ribadire il sindacato di legittimità sulla motivazione nei limiti del minimo costituzionale.
art. 12 preleggi
richiamato per l’interpretazione della riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 117, primo comma, Cost.
menzionato nel richiamo alla questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001.
art. 6 CEDU
richiamato nel vaglio costituzionale della disciplina sul dies a quo del processo penale per la persona offesa.
art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001
la Corte ne conferma la lettura secondo cui il processo penale si considera iniziato per la persona offesa solo con l’assunzione della qualità di parte civile.
le spese processuali nel giudizio Pinto sono regolate analogicamente secondo la soccombenza.
richiamati per il confronto con il procedimento monitorio, al fine di giustificare l’applicazione della tabella delle procedure monitorie alla fase dinanzi al consigliere designato.
utilizzato come parametro per la liquidazione dei compensi; la tabella n. 8 vale per la fase monitoria/dinanzi al consigliere designato, la tabella n. 12 per l’opposizione; la riduzione massima è applicabile tenendo conto della particolare semplicità dell’affare.
richiamato nel quinto motivo, ma il motivo resta assorbito dopo l’accoglimento del quarto.
consente la riduzione massima dei compensi in ragione della speciale semplicità dell’affare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ritenuto inapplicabile al giudizio di equa riparazione perché esente da contributo unificato.
il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile soltanto l’anomalia motivazionale che si traduca in una violazione costituzionalmente rilevante; non è sufficiente denunciare una mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- Nel procedimento per equa riparazione relativo a un processo penale, la persona offesa o il querelante non può essere considerata parte del giudizio penale prima della costituzione di parte civile, con conseguente esclusione del periodo anteriore dal computo della durata rilevante per l’indennizzo.
- La quantificazione dell’equa riparazione è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e non apodittica; può essere parametrata anche alla condizione personale e sociale del richiedente e alla natura dell’oggetto del processo.
- Nel giudizio Pinto la fase davanti al consigliere designato, pur essendo svolta dinanzi alla corte d’appello, presenta caratteristiche assimilabili al procedimento monitorio e può essere liquidata secondo la tabella n. 8 del D.M. 55/2014.
- La fase di opposizione nel procedimento di equa riparazione ha natura contenziosa e le relative spese vanno liquidate secondo la tabella n. 12 del D.M. 55/2014, applicando le regole delle spese del giudizio ordinario dinanzi alla corte d’appello.
- Nel giudizio di equa riparazione non si applica l’importo aggiuntivo di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché tale procedimento è esente da contributo unificato.
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