Cassazione Civile, Ordinanza n. 31966/2024 del 11/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La lite riguardava la domanda di usucapione di due particelle di terreno ricavate da un fondo più ampio, un tempo condotto in mezzadria. Il dante causa dei ricorrenti sosteneva di aver continuato a coltivare e godere in via esclusiva le porzioni di terreno dopo la cessazione del rapporto agrario, per oltre vent’anni, ritenendo che il proprietario e il Comune si fossero disinteressati dell’area destinata a verde pubblico nel piano di lottizzazione. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d’appello che aveva negato l’usucapione, articolando sette motivi: 1) violazione degli artt. 1458, 1804 e 1809 c.c., assumendo che la risoluzione del rapporto agrario e la scadenza del comodato avessero prodotto effetti estintivi incompatibili con la prosecuzione di fatto del godimento da parte dell’ex mezzadro; 2) violazione degli artt. 1158 e 1141 c.c., sostenendo che la coltivazione del fondo dovesse far presumere il possesso utile ad usucapionem; 3) violazione dell’art. 1141 c.c. e dell’onere della prova, per non avere la Corte territoriale considerato la presunzione di possesso in capo al coltivatore; 4) ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello qualificato il rapporto come comodato pur in assenza di specifica domanda; 5) e 6) violazione dell’art. 1144 c.c., per aver ritenuto che la permanenza sul fondo fosse dovuta a tolleranza del proprietario; 7) violazione degli artt. 2722 e 2702 c.c., per aver attribuito rilievo alla prova testimoniale in presunto contrasto con documenti scritti sottoscritti dalle parti e non disconosciuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il detentore/comodatario non può acquistare il possesso ad usucapionem senza una interversione del possesso e che la mera coltivazione del fondo non basta a dimostrare il possesso uti dominus, potendo essere compatibile con un titolo convenzionale o con tolleranza. Ha poi respinto il terzo motivo precisando che non esiste una presunzione di possesso in capo al coltivatore del fondo agricolo e che, in concreto, la recinzione del fondo è indice rilevante del possesso esclusivo, qui non emergendo tale situazione. Il quarto motivo è stato respinto perché la Corte territoriale non aveva pronunciato oltre i limiti della domanda, ma aveva solo escluso l’usucapione sulla base delle risultanze istruttorie. I motivi dal quinto al settimo sono stati dichiarati inammissibili perché diretti, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Non vi è stata condanna alle spese per mancata costituzione degli intimati; i ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento della somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. e dato atto dell’obbligo di ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La risoluzione del contratto produce effetti estintivi del rapporto, ma la Corte ha escluso che tale norma potesse essere letta nel senso prospettato dai ricorrenti per fondare l'usucapione in presenza di una prosecuzione di fatto del godimento.
Richiamato per affermare che il comodatario ha una mera detenzione e non può acquistare il possesso utile all'usucapione senza interversione.
Richiamato per sottolineare l'obbligo di restituzione del bene alla scadenza del comodato e l'inidoneità della mancata riconsegna a trasformare automaticamente la detenzione in possesso.
"la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni"
L'acquisto per usucapione richiede un possesso effettivo e qualificato, non bastando la mera coltivazione del fondo in assenza di elementi che manifestino il possesso uti dominus.
È stata esclusa la pretesa presunzione di possesso in capo a chi coltiva di fatto un fondo; la coltivazione è compatibile anche con detenzione o tolleranza.
Gli atti di tolleranza non fondano l'acquisto del possesso; la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
Non vi è ultrapetizione se il giudice qualifica diversamente il rapporto di fatto emergente dagli atti e dalle prove, purché resti nel perimetro della domanda di usucapione.
Richiamato per censurare il preteso contrasto tra prova testimoniale e documenti, ma la doglianza è stata reputata inammissibile perché volta a rivalutare il merito.
La Corte non ha accolto la tesi secondo cui i documenti sottoscritti avrebbero impedito di valorizzare la prova orale, ritenendo la censura meramente diretta a un nuovo apprezzamento delle prove.
È stata applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in ragione della definizione del ricorso come infondato nell'ambito del procedimento accelerato.
La decisione è stata resa nel procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, poi definito in conformità alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il comodatario o detentore qualificato non può usucapire il bene se non prova una chiara interversione del possesso, cioè una trasformazione della detenzione in possesso per causa esterna o mediante opposizione al possessore.
- La mera mancata restituzione del bene alla cessazione del titolo non integra, di per sé, possesso utile ad usucapionem, ma costituisce normalmente inadempimento dell'obbligo restitutorio.
- In tema di usucapione di fondi agricoli, la semplice coltivazione del terreno non basta a dimostrare il possesso uti dominus, potendo essere compatibile con un diverso titolo di godimento o con la tolleranza del proprietario.
- Non esiste una presunzione generale di possesso in capo a chi coltiva di fatto un fondo; occorrono elementi ulteriori idonei a manifestare l'esercizio del potere di fatto corrispondente alla proprietà, come l'esclusione dei terzi dal godimento del bene.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti, poiché il controllo di legittimità riguarda solo la correttezza giuridica e logica della motivazione, non il merito dell'apprezzamento probatorio.
- La deduzione di ultrapetizione non è fondata se il giudice si limita a qualificare il rapporto emergente dalle risultanze istruttorie per decidere sulla domanda proposta, senza attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.
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