Cassazione Penale, Sentenza n. 30254/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che li ha ritenuti colpevoli di aver esportato veicoli a carattere militare in Somalia senza la necessaria autorizzazione. Ruberto deduce omessa valutazione di una presunta prova decisiva (documento di demilitarizzazione rilasciato al 11/05/2015 a favore della società ECOSYSTEM s.r.l.), travisamento delle intercettazioni (sarebbero riferite a trasferimenti in Belgio e non in Somalia) e censura sull'applicazione dell'aggravante di transnazionalità. Bartucci contesta la valutazione probatoria delle intercettazioni e documenti (sostiene di non aver avuto ruolo organizzativo, e che la fattura fosse emessa per trasporto di pezzi a Dubai), e contesta anch'egli l'applicazione dell'aggravante transnazionalita per mancata individuazione di un gruppo criminale distinto dall'associazione a delinquere contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi ritenendoli infondati. Ha dichiarato inammissibile, per carenza di specifica deduzione nelle fasi precedenti, la doglianza relativa alla presunta omessa valutazione della prova documentale avanzata da Ruberto; ha confermato che l'interpretazione delle intercettazioni e la valutazione delle cautele comunicative, delle modalità di trasporto e delle condotte ripetute erano questioni di fatto riservate al giudice di merito e logicamente motivate dalla Corte territoriale; infine ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante della transnazionalità, perché è stato dimostrato l'apporto di un gruppo organizzato che operava in più Stati e che è distinto dall'associazione per delinquere contestata ai singoli imputati. In conseguenza i provvedimenti di merito (pena rideterminata in un anno e dieci mesi per ciascuno) restano confermati.
Norme richiamate
Norma sul concorso di persone nel reato; applicata per definire la partecipazione concorrente degli imputati e di altri soggetti.
Legge 18 aprile 1990 n. 185, art. 25
Disposizione che punisce l'esportazione illecita di materiale militare senza le necessarie autorizzazioni; il fatto è stato ritenuto integrato per la mancata documentazione di demilitarizzazione e per il trasferimento verso la Somalia.
Legge 18 aprile 1990 n. 185, art. 10-bis
Prevede le autorizzazioni amministrative per esportazioni di materiale militare; l'assenza dell'autorizzazione e della certificazione di demilitarizzazione è stata valutata come elemento di responsabilità.
Legge 16 marzo 2006 n. 146, art. 4
Aggravante della transnazionalità: applicata perché il reato è stato commesso con apporto di un gruppo criminale organizzato operante in più Stati e con elementi di pianificazione e controllo transfrontalieri; la Corte ha confermato la sussistenza dei presupposti e l'alterità tra il gruppo transnazionale e l'associazione contestata ai singoli.
Codice di procedura penale, art. 503 comma 1 lett. e
Limiti di ammissibilità del motivo per travisamento o omessa valutazione di una prova decisiva in sede di cassazione; la Corte ricorda che tale censura è ammissibile solo se il dato probatorio censurato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione del giudice d'appello, condizione non soddisfatta nel caso.
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni, del linguaggio cifrato e delle cautele comunicative è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la logicità e coerenza della motivazione, non riformula valutazioni probatorie.
- La doglianza per omessa valutazione di prova decisiva in cassazione richiede che il ricorrente dimostri che quel dato probatorio sia stato per la prima volta oggetto di valutazione nella decisione impugnata: se non sollevata in sede di appello, è normalmente inammissibile in Cassazione.
- L'aggravante della transnazionalità richiede l'esistenza di un gruppo criminale con operatività in più Stati e la mancanza di identità assoluta tra tale gruppo e l'associazione per delinquere contestata ai singoli; occorre dimostrare apporto causale e pluralità di sedi operative.
- Documenti tecnici (es. certificati di demilitarizzazione) possono essere decisivi solo se esplicitamente collegati, con elementi probatori, ai singoli beni trasferiti nella fattispecie concreta; mancata sommarietà temporale o incongruenze logistiche possono rendere credibile la tesi della non coincidenza.
- In casi simili è strategico per la difesa: a) sollevare e documentare tutte le censure probatorie già in primo e secondo grado; b) produrre documentazione tecnica inequivocabile (certificati, registri di Dogana, documenti di spedizione) che colleghi il singolo bene al documento di demilitarizzazione; c) contestare l'esistenza di un apporto organizzativo transnazionale con elementi fattuali concreti, non solo affermazioni generiche.
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