Cassazione Civile, Ordinanza n. 27960/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone e di alcuni soci, con cui l'Ufficio ha rettificato, ai fini IVA, IRAP e IRPEF, i redditi dichiarati per l'anno 2008, assumendo maggiori ricavi derivanti dalla vendita non dichiarata di un immobile e, per riflesso, maggiori redditi di partecipazione in capo ai soci. I giudici di merito avevano annullato gli accertamenti per difetto di motivazione, ritenendo che l'Ufficio avesse recepito acriticamente il processo verbale di constatazione. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto, in sintesi, che la CTR avrebbe errato nel non riunire i giudizi e che, soprattutto, la controversia riguardava una società di persone soggetta a litisconsorzio necessario con tutti i soci; poiché uno dei soci non aveva partecipato al giudizio, le sentenze di merito sarebbero state nulle per omessa integrazione del contraddittorio, violazione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
La decisione
La Corte ha rilevato il difetto di contraddittorio originario, affermando che nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento del reddito di una società di persone sussiste litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci, salvo questioni personali. Poiché dagli atti risultava che uno dei soci era rimasto escluso dal giudizio, la Corte ha dichiarato la nullità degli interi giudizi di merito, ha cassato le sentenze impugnate e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Nuoro, in diversa composizione, affinché provveda al nuovo esame previa integrazione del contraddittorio nei confronti del socio pretermesso e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22/12/1986, n. 917
L'unitarietà dell'accertamento del reddito delle società di persone comporta l'automatica imputazione pro quota ai soci e rende inscindibile il giudizio tra società e soci, salvo questioni personali.
Nel processo tributario, quando vi sia litisconsorzio necessario, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti interessati.
È richiamata come norma che consente la riunione dei giudizi, ferma restando la necessità della partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
artt. 375, ult. comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
Indicano la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
Sez. U, sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008
È richiamata per affermare che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto la rettifica del reddito di una società di persone, il rapporto processuale è inscindibile tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali riferite a singoli soggetti.
- L'omessa partecipazione di anche uno solo dei litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
- Quando il giudizio sia stato celebrato senza l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari, la Cassazione deve cassare le sentenze di merito con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del contraddittorio e del merito.
- Nel processo tributario, la riunione dei giudizi non sostituisce l'integrazione del contraddittorio quando la controversia richiede la partecipazione necessaria di tutti i soggetti incisi dall'accertamento unitario.
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